Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEMURRO il 29/09/1949
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Ancona, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata del 6 giugno 2023, con cu NOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due d reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e alla sospensione d patente di guida per anni due e mesi sei, in ordine ai reati di cui agli a commi 1, 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 582 cod. pen. Fatto comme il 21 gennaio 2019 in Porto Recanati (MC).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione circa l’accertamento dell’ide dell’imputato e la presenza dello stesso sul luogo del fatto. Con memo depositata telematicamente in data 4 aprile 2025, il ricorrente ha ribadito i m contestando la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dìchiarato inammissibile, in quanto proposto c motivo non consentito.
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territori ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputa fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte de Corte territoriale.
La Corte di appello di Ancona, invero, ha adeguatamente motivato affermando che non vi è alcun dubbio sull’individuazione fisica dell’imputato, alla luce dettagliata descrizione del soggetto effettuata dal teste COGNOME e del fatto veicolo investitore risultava di proprietà dell’imputato. Tale ricostruzione no essere scalfita dalla tesi difensiva in quanto dagli atti non è emerso né motociclo fosse in uso a soggetti terzi, né che questo sia stato oggetto di tipo di sottrazione impropria, circostanze che avrebbero potuto ipotizzare ricostruzione alternativa credibile.
È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in s grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., se n. 186/2000).
1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.