Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Mera Ripetizione dei Motivi
L’esito di un processo non è mai l’ultima parola finché non diventata definitivo. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio, come la Corte di Cassazione, è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, in particolare quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già sconfitte. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare che la Suprema Corte venga sommersa da appelli privi di un reale fondamento critico.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a due punti specifici: il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto della condanna e un altro reato precedentemente giudicato, e la mancata applicazione di una circostanza attenuante.
La difesa dell’imputato ha quindi portato la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in una riforma della decisione di secondo grado. L’unico motivo di ricorso si concentrava su questi aspetti, ritenuti cruciali per un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Perché un ricorso in Cassazione sia ammissibile, non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. La legge richiede che i motivi siano specifici, ovvero che indichino con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Un ricorso inammissibile si configura quando i motivi presentati sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice precedente. In questi casi, il ricorso è considerato ‘apparente’, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e specifica rivolta proprio contro la sentenza di cui si chiede l’annullamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e concisa. I giudici hanno rilevato che i motivi proposti non erano altro che una riproposizione di quelli già presentati alla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero fornito una ‘congrua motivazione’ per le loro decisioni. In particolare, la sentenza d’appello aveva spiegato adeguatamente:
1. Le ragioni per cui non sussistevano i presupposti per applicare la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
2. Le ragioni per cui, al contrario, era stato correttamente ritenuto integrato il vincolo della continuazione con il reato precedente.
Di fronte a questa motivazione, il ricorso si è limitato a ripetere le vecchie doglianze senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile, trasformandolo in un atto processuale privo di reale contenuto critico.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’appello e, a maggior ragione, il ricorso per Cassazione devono essere strumenti di critica mirata e non di sterile ripetizione. Presentare un ricorso che ignora le motivazioni della sentenza che si impugna equivale a presentare un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo. La conseguenza, come in questo caso, è una declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questo serve da monito: il diritto all’impugnazione deve essere esercitato con serietà e perizia tecnica, pena la sua inefficacia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo stati formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione essenziale di critica argomentata. Invece di contestare le specifiche ragioni della decisione del giudice, si limitano a riproporre le stesse tesi, rendendo l’impugnazione priva di reale contenuto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTAGIRONE il 28/04/1981
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto dell’impugnata sentenza e quello oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2021, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, con una congrua motivazione (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), i giudici di merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del loro convincimento circa l’insussistenza dei presupposti, da un lato, per applicare la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, e, dall’altro lato, per ritenere integrato il vin della continuazione con precedente reato giudicato in altra sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.