Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma quando l’appello è solo una ripetizione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale introdurre elementi di critica validi e specifici contro la sentenza impugnata. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti rende il ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte affronta i ricorsi manifestamente infondati, che non fanno altro che replicare doglianze già adeguatamente valutate, e delle conseguenze che ne derivano per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile prima dal Tribunale di Marsala e, successivamente, dalla Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo d’Appello
Il fulcro del ricorso verteva su due aspetti strettamente collegati: la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.) e la presunta omessa motivazione da parte della Corte d’Appello in merito ai criteri di commisurazione della pena, delineati dall’art. 133 del codice penale. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato un elemento che avrebbe potuto portare a una pena più mite e non avessero spiegato a sufficienza le ragioni della sanzione inflitta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Manifesta Infondatezza
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dalla difesa non erano nuove, ma costituivano una semplice riproduzione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
La Corte territoriale, infatti, aveva già fornito adeguati argomenti giuridici per disattendere le richieste della difesa. Aveva, in pratica, già spiegato perché non riteneva applicabile l’attenuante e come avesse esercitato il proprio potere discrezionale nella determinazione della pena, nel rispetto della legge. Presentare nuovamente gli stessi identici punti alla Cassazione, senza sollevare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza d’appello, si è rivelato un atto processualmente sterile. Per questo motivo, il ricorso è stato qualificato come “manifestamente infondato”.
Le Conclusioni: le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte non è priva di conseguenze pratiche per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità comporta, in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, e come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente privo di fondamento, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere la valutazione dei fatti, ma un giudizio di legittimità che richiede la denuncia di vizi specifici della decisione impugnata. La mera ripetizione di argomenti già vagliati non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni giuridiche dalla Corte d’Appello.
Qual era il punto centrale del ricorso presentato dalla difesa?
Il ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e l’omessa motivazione sui criteri di determinazione della pena (art. 133 cod. pen.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45410 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2), 4) e 7), cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen. e l’omessa motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con opportuni argomenti giuridici dalla corte territoriale, che, pertanto, ha esercitato in maniera corretta il potere discrezionale attribuitole dalla legge.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023