Ricorso inammissibile: quando l’appello è una copia del primo grado
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di un atto meramente ripetitivo.
I fatti del caso
Un cittadino era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’articolo 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). Non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano valutato la sua consapevolezza e volontà nel commettere il fatto illecito.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede in una valutazione di merito delle argomentazioni difensive, ma in un vizio procedurale preliminare. I giudici supremi hanno constatato che le doglianze presentate non erano altro che una riproduzione dei profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva alcun nuovo elemento di critica o di analisi giuridica rispetto a quanto già discusso.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è netta e si basa su un principio consolidato. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni fattuali. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a ripetere le argomentazioni già respinte dalla corte territoriale, senza attaccare specificamente la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento di quest’ultima, esso perde la sua funzione e diventa un mero tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di Cassazione. Pertanto, la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero ammissibili.
Le conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto chiare. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve formulare motivi di ricorso specifici, che critichino puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente, e non può limitarsi a una sterile riproposizione delle difese già svolte. La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice e severa: in primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e non meramente dilatori o ripetitivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla corte del precedente grado di giudizio, senza sollevare nuovi profili critici.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni scritte nel ricorso sono una semplice ripetizione di quelle già presentate e discusse in appello, senza contestare specificamente e in modo nuovo il ragionamento giuridico e logico della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115 (in Napoli, il 25/03/2014).
Ritenuto che le doglianze sollevate con l’unico motivo sollevato (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato) non sono consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), co il supporto di adeguati argomenti giuridici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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