Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è quello che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a una sterile riproposizione di censure già vagliate. Analizziamo insieme questo caso emblematico in materia di guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista, prima da parte del Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver commesso il fatto in orario notturno. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando ben nove motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Lunga Serie di Contestazioni
Le censure mosse dalla difesa erano varie e toccavano diversi aspetti sia procedurali che di merito. Tra i principali punti sollevati vi erano:
* La richiesta, respinta in appello, di rinnovare l’istruzione dibattimentale.
* La presunta inutilizzabilità dell’accertamento tecnico effettuato con l’etilometro, sostenendo che l’apparecchio non fosse omologato e privo di revisione periodica.
* La violazione delle norme procedurali, in quanto sarebbe stata effettuata una sola misurazione valida anziché due.
* L’illegittimità dell’accertamento stesso.
* La richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
* La mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* L’omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione non entra nel merito delle singole questioni sollevate dall’imputato, ma si concentra su un vizio preliminare e assorbente: la natura del ricorso stesso. Secondo gli Ermellini, il ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito.
La Ripetitività come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è che il ricorrente non si è confrontato in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello. Invece di contestare la logica e la coerenza del ragionamento dei giudici di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre le stesse identiche questioni. Questo modo di procedere trasforma il ricorso per cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non compete alla Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di fatto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come la Corte di Appello avesse già confutato, in maniera argomentata e conforme ai principi di diritto, tutte le censure ora ripresentate. Il ricorso, al contrario, si è rivelato generico e privo di un’adeguata base fattuale e giuridica a sostegno delle richieste. Quando un ricorso non riesce a individuare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata (come una contraddizione, una manifesta illogicità o una violazione di legge), ma si limita a offrire una lettura alternativa delle prove, esso perde la sua funzione e deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. Non è una strategia vincente riproporre pedissequamente i motivi d’appello. È invece necessario studiare a fondo la motivazione della sentenza di secondo grado e costruire un ricorso che ne attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche. La genericità e la ripetitività portano non solo alla reiezione del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano le principali contestazioni sollevate dal ricorrente riguardo all’etilometro?
Il ricorrente sosteneva l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico perché l’etilometro non risultava omologato, era privo di revisione e perché l’accertamento era consistito in una sola misurazione valida anziché due come previsto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 novembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c) e 2-sexies, d.Lgs. 285/1992, commesso in Palermo il 15 ottobre 2017, proponendo nove motivi.
Rilevato che il ricorrente GLYPH deduce: a) vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALE richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzate dalla difesa nell’ambito dell’appello; b) inutilizzabilità dell’accertamento tecnico svolto mediante etilometro perché l’apparecchio non risulta essere omologato ed è privo di revisione; c) violazione dell’art. 379, d.P.R. 495/1992 perché l’accertamento tecnico è consistito in una sola misurazione valida anziché due; d) violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. con conseguente illegittimità dell’accertamento mediante etilometro; e) vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; f) vizio di legge in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; g) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; h) omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida; i) illegittima omessa statuizione della detrazione del periodo presofferto della sospensione della patente di guida disposta dal prefetto in via cautelare.
Rilevato che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che in maniera argomentata e conforme ai principi di diritto evocati, confuta tutte le censure indicate. Il ricorso, di contro, prospetta deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Pr de te