Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza dell’Il luglio 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Gip del COGNOME Tribunale di Foggia, con riferimento agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME su concorde richiesta della parti, con parziale rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena:
nei confronti di NOME COGNOME ad anni 7 e mesi 4 di reclusione e euro 26.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 8 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1), art. 629 cod. pen. commesso dal 29 settembre 2014 all’8 ottobre 2014 ( capo 2) , artt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9);
nei confronti di NOME COGNOME ad anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 e 80 d.P.R. ottobre 1990 n. 309 commesso nel mese di ottobre 2014 (capi 1) e ai -tt. 81 cpv cod. pen, 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di agosto 2014 ( capo 9);
nei confronti di NOME COGNOME ad anni 2 mesi 2 di reclusione e euro 5000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv cod. pen. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nei mesi di agosto e settembre 2014 (capo 16) e art. 73,comma 4, d.P.R. n. 309/90 commesso nel 2011 (capo 18).
Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso nel mese di ottobre 2014 (capo 13). ·
Il processo ha ad oggetto l’attività di spaccio condotta in San Nicandro Garganico da parte di due gruppi autonomi di soggetti composti, da un lato, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, impegnati nelle attività di intermediazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana e coadiuvati da a NOME COGNOME e NOME COGNOME; dall’altro, dal duo NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le risultanze istruttorie sono rappresentate dalle intercettazioni ambientali, dall’attività di monitoraggio e localizzazione tramite GPS delle predette autovetture e di quella in uso a NOME COGNOME dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze mobili in uso agli imputati, dalle videoriprese e rilevazioni fotografiche.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1.NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto congiunto, hanno dedotto il vizio di motivazione. Il difensore, in maniera generica, lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale.
2.2. NOME COGNOME ha formulato un unico motivo, con cui ha chiesto l’applicazione della sanzione sostituiva di cui all’art. 20 bis cod. pen.. Il difenso osserva che tale ultimo articolo è stato introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, e stabilisce che, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e, in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L’articolo 95 del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni transitorie, stabilisce che il condanNOME a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanze di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione. Tuttavia nel caso di specie -argomenta il difensore- trattandosi di ricorso presentato successivamente rispetto all’entrata in vigore del citato decreto, l’applicazione della sanzione sostitutiva esula dalla competenza del giudice dell’esecuzione e deve essere valutata dal giudice di merito, sicché l’unico rimedio esperibile per l’imputato è quello del ricorso per Cassazione.
2.3 NOME COGNOME ha formulato quattro motivi.
2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità. Il difensore sostiene che, nei dialoghi intercettati, COGNOME e COGNOME non parlavano di droga bensì di vitelli; che in ogni caso era incerto il quantitativo oggetto dell scambio; che incerta era la cessione in favore di NOME COGNOME mai identificato con certezza.
2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’ omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che non si sarebbe tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato, il quale aveva scelto il giudizio abbreviato, nonché degli altri indici di cui all’articolo 133 cod. pen.
2.3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Secondo il difensore difettavano i presupposti per la sussistenza della recidiva reiterata, in quanto non vi era precedente condanna definitiva per un reato aggravato dalla recidiva.
2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicabilità dell’art. 20 bis cod. pen. Il difensor ricorda che, ai senso dell’art. 20 bis cod. pen., entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice può applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare e in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
2.4. COGNOME ha formulato due motivi.
2.4.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che dalle intercettazioni ambientali captate sull’auto in uso a NOME COGNOME sarebbe emersa, al più, una mera trattativa per l’acquisto di droga, avvenuta in data 25 ottobre 2014 e mai conclusa. Successivamente era solo emerso che il 28 ottobre 2014 COGNOME in compagnia di COGNOME, sull’auto di quest’ultimo, si era recato in INDIRIZZO nel comune di San Nicandro G.co, ove all’esterno del bar di tale NOME COGNOME, aveva contattato il COGNOME; dopo alcuni minuti COGNOME e COGNOME sarebbero saliti sull’auto di COGNOME e si sarebbero recati presso la masseria di NOME COGNOME, mentre COGNOME, secondo i giudici di merito, avrebbe raggiunto il distributore Esso in prossimità del bivio per Ripalta ove avrebbe atteso COGNOME. Non vi sarebbe alcuna prova, in realtà, che COGNOME si fosse ivi trovato in attesa di COGNOME, sull’auto di questi, mentre le intercettazio avevano dimostrato che l’acquisto della droga aveva riguardato esclusivamente COGNOME e COGNOME.
2.4.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio. Il difensore ricorda che la pena irrogata a COGNOME era sproporzionata rispetto a quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione inflitta a NOME COGNOME, giudicato in separato procedimento penale per i fatti contestati al capo 9) relativo a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tra cui era ricompreso anche l’episodio contestato a COGNOME e COGNOME al capo 13). Ragioni di perequazione processuale e di giustizia sostanziale avrebbero imposto un trattamento sanzioNOMErio maggiormente contenuto nei confronti di COGNOME e in ogni caso più mite rispetto a quello riservato a NOME COGNOME. La Corte, a tale motivo di appello, si era limitata a replicare che la pena era congrua, senza soffermarsi sulla censura relativa alla disparità di trattamento.
Il difensore, inoltre, COGNOME censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte del corretto comportamento processuale.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2.1 ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, in quanto gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti la responsabilità penale. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Ce., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Ce., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Ce., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Ce., Casero, Rv. 273194 – 01).
3.11 ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
L’art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, recante” Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condanNOME a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilit della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di
procedura COGNOME penale relative COGNOME alle COGNOME pene COGNOME sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
Dunque, se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale è «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. Se il procedimento in questione è «pendente innanzi alla Corte di cassazione», seguirà il suo corso, evidentemente con la valutazione dei motivi di ricorso diversi da quelli afferenti alla richiesta di pene sostitutive, non proponibile dinanzi al giudice di legittimit e all’esito, in caso di rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, entro giorni dall’irrevocabilità della sentenza, il ricorrente potrà rivolgersi al giud dell’esecuzione per le proprie richieste in tema di pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio si torna, invece, dinanzi al giudice del merito che ritrova anche la propria competenza in punto di irrogazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed alla applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza.
Quanto alla nozione di pendenza dinnanzi alla Corte di Cassazione, si è chiarito che, ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, d presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 285228; COGNOME Sez. 6 n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023 ) Rv. 285154 – 01). L’assunto è conforme a quanto già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810 in cui si è affermato che, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova discipli della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
4. Il ricorso di COGNOME.
4.1. Il primo motivo, incentrato sulla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Si deve ribadire, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, ch non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e so precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto pos fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre si ricorda che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
La Corte di Appello ha dato conto in modo dettagliato delle risultanze probatorie in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel reato contestato al capo 13, rilevando, con richiamo alle conversazioni registrate, che il 25 ottobre 2014 COGNOME aveva riferito a NOME COGNOME di essere interessato all’acquisto di 1520 chilogrammi di marijuana; che poco dopo i due si erano incontrati per discutere del prezzo; che l’affare si era poi concluso con l’acquisto da parte di COGNOME e COGNOME di 2 chilogrammi di sostanza, consegnata loro presso la masseria di NOME COGNOME; che successivamente NOME COGNOME si era lamentato del fatto che il prezzo pattuito, più basso, di quello corrente, era collegato ad un acquisto di un quantitativo maggiore, ma COGNOME aveva spiegato che parte della sostanza era già stata venduta a NOME COGNOME ad un prezzo basso. La Corte si è confrontata anche con le obiezioni che il ricorrente aveva mosso rispetto alla interpretazione delle conversazioni intercettate, fornendone una lettura ragionevole e non illogica.
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla
Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali sottoponendo a questa Corte un sindacato inammissibile.
4.2. Il secondo motivo, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti gener’iche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01). La Corte, contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, si è soffermata proprio sul comportamento processuale, valorizzato in sede di impugnazione, rilevando che non si ravvisano condotte classificabili come revisione critica idonee a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, non potendo ritenersi tale la scelta del rito abbreviato.
4.3. Il terzo motivo, incentrato sul riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il principio di diritto di cui alla sentenza Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
4.4. Il quarto motivo, incentrato sulla applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato. Si rimanda alla trattazione del motivo avente identico contenuto di cui al par. 3.
Il ricorso di COGNOME.
Il primo motivo, incentrato sulla affermazione di responsabilità, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato.
Richiamati i principi su indicati in merito al perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che la Corte di Appello ha dato atto, in maniera analitica, delle risultanze delle intercettazioni, da cui era emerso il coinvolgimento di COGNOME nel reato contestato al capo 13. COGNOME, il giorno della cessione, aveva partecipato all’ennesimo incontro presso il bar COGNOME e si era quindi separato da COGNOME e, allontanandosi a bordo dell’auto di quest’ultimo, si era recato presso l’area di servizio esso ubicata sulla via del ritorno in attesa dell’arrivo de complice che aveva acquistato la sostanza stupefacente. Tale ricostruzionehanno commentato i giudici- non è solo verosimile, giacché non è mai emersa la presenza di altri complici di COGNOME nell’affare, ma è anche provata dal fatto che, percorrendo la stessa via con direzione Chieuti, COGNOME aveva avvistato la sua auto segnalandola al COGNOME già ferma nell’area di servizio. La Corte si è anche soffermata sul dialogo fra COGNOME e COGNOME, intervenuto il giorno successivo, nel quale, secondo il ricorrente, il primo pare rivendicare come esclusivamente propria la droga acquistata, e COGNOME ha rilevato che COGNOME si era limitato a rappresentare di avere COGNOME provveduto alla successiva cessione di una parte soltanto della droga al NOME, COGNOME andando in Perdita, cosicché la pretesa di rimborso del COGNOME lo avrebbe danneggiato.
A fronte di tale percorso, la censura in esame è meramente reiterativa di quella già dedotta, in assenza di confronto con le ragioni addotte dai giudici di merito cui non contrapporne alcuna ragione in fatto o in diritto, ma solo una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio.
5.2 il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato.
Il diniego delle attenuanti generiche appare fondato sull’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui l’applicazione di tali circostanze non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 – 01).
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzioNOMErio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 – 01). Nel caso in esame il ricorrente
censura, in maniera aspecifica, la mancata perequazione del COGNOME trattamento sanzioNOMErio di imputati giudicati in diversi procedimenti.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ex art. 616, Cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 8 settembre 2024 Il Consigliere e COGNOME re COGNOME
Il Presidente