Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
ANNUNZIATA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo del ricorso COGNOME e il secondo del ricorso COGNOME, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati di ricettazione contestati, sono privi di specificità poic fondati su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 7-9 sul piena disponibilità della merce contraffatta e del box in capo a entrambi gli imputati alla luce delle risultanze probatorie);
considerato che le argomentazioni dei ricorrenti, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso COGNOME e il terzo del ricorso COGNOME, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 9 sui quantitativi di merce tali da arrecare potenzialmente un significativo danno per le vittime);
osservato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione i relazione all’omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa, è manifestamente infondato, considerato come le conclusioni depositate in data 21/06/2023, risultano esplicitamente richiamate nel verbale di udienza e risultano all’evidenza disattese, sia in forma esplicita che implicita, in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 26084101).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte