Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Semplice Ripetizione
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio di legittimità, è un percorso rigoroso che richiede precisione tecnica e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dalla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti. Analizziamo l’ordinanza n. 19098 del 2024 per comprendere perché la mera reiterazione dei motivi d’appello non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di estorsione, aggravato dall’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso” ai sensi dell’art. 416-bis.1 del codice penale. All’imputato era stato attribuito il ruolo di “intermediario interessato”, ovvero un soggetto che non si limita a fare da tramite, ma partecipa attivamente all’illecito traendone un vantaggio personale.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in particolare riguardo alla qualificazione del suo ruolo e alla sussistenza stessa del metodo mafioso.
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali motivi, riconducibili a violazioni di legge e a presunte contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente focalizzato la sua attenzione su un aspetto preliminare e dirimente: l’ammissibilità stessa del ricorso.
La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma costituivano una “pedissequa reiterazione” di quelle già avanzate nel giudizio d’appello. In pratica, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica e le conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale. Questo ha portato la Suprema Corte a qualificare il ricorso inammissibile.
La Funzione Critica del Ricorso in Cassazione
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, il ricorso deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata”. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano solo “apparenti”. Sebbene formalmente articolati, essi omettevano di confrontarsi realmente con le ragioni della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cassazione, aveva ampiamente e puntualmente motivato sia sulla sussistenza del delitto di estorsione (pagine 7-11 della sentenza) sia sulla caratterizzazione della condotta tramite il “metodo mafioso” e sul ruolo di intermediario interessato del ricorrente (pagine 11-12).
La Suprema Corte ha inoltre specificato che anche una memoria difensiva successiva, pur ribadendo le violazioni di legge, non aveva aggiunto “nulla di decisivo” per superare le cause di inammissibilità. La mancanza di una critica mirata e di nuovi profili di illegittimità ha reso il ricorso sterile e, di conseguenza, non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è una mera formalità o un’ulteriore possibilità di discutere i fatti. È uno strumento tecnico che richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza di secondo grado. Chi intende ricorrere in Cassazione deve elaborare argomentazioni che mettano in luce specifici errori di diritto o vizi logici manifesti, evitando di riproporre le stesse tesi già respinte. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che qui ammonta a tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono solo “apparenti”?
Significa che, sebbene formalmente presentati, i motivi non assolvono alla loro funzione tipica, che è quella di criticare in modo specifico il provvedimento impugnato. Si limitano a riproporre argomenti generici già esaminati, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., per la inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 110, 81 cpv., 629 e 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio della motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà ed illogicità in relazione alla qualificazione del ricorrente quale “intermediario interessato” è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si vedano le pagine 7-11 in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in tutti i suoi elementi costituitivi; vedano le pagine 11-12 in relazione alla sussistenza del c.d. “metodo mafioso” caratterizzante la condotta realizzata dal ricorrente, quale soggetto intermediario, che si è avvantaggiato di una parte delle somme versate dalla p.o. ai destinatari del profitto -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
vista memoria depositata dal difensore del ricorrente il 6 marzo 2024 che, reiterando in ordine alla violazione degli artt. 642 e 416-bis. 1 nonché sul vizio della motivazione rispetto alla figura del cd. “intermediario interessato”, all’attendibilità della p.o. ed all’aumento di pena della metà per effetto della circostanza aggravante si cui all’art. 416-bis.1, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
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