Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando i motivi sono generici o semplicemente ripetono argomenti già valutati. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio questi concetti.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano essenzialmente due. In primo luogo, l’imputato sosteneva che il fatto commesso dovesse essere considerato di ‘particolare tenuità’, una causa di non punibilità prevista dal codice penale. In secondo luogo, contestava l’entità della riduzione di pena (il quantum) applicata per una specifica attenuante, ritenendola insufficiente.
Analisi del ricorso inammissibile e dei suoi motivi
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi non meritevoli di accoglimento e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano punti cruciali della procedura penale.
La reiterazione dei motivi e il giudizio di merito
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’, i giudici hanno osservato che il motivo era ‘meramente reiterativo’. L’imputato, cioè, si era limitato a riproporre la stessa identica tesi già presentata e respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione adeguata per escludere la tenuità, basandosi su elementi concreti come la gravità della condotta e la durata dell’allontanamento ingiustificato.
Il potere discrezionale del giudice sul quantum della pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la determinazione del quantum di una riduzione di pena per un’attenuante rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non può essere sindacato in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione facendo riferimento alla gravità della condotta e alla ‘negativa personalità dell’imputato’, fornendo quindi una motivazione completa e logica.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero inammissibili per una combinazione di genericità e manifesta infondatezza. L’appello non sollevava questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula dai poteri della Cassazione. La decisione dei giudici di merito era stata completa e logicamente argomentata, rendendo la critica dell’imputato un’ingiustificata censura al loro operato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è necessario che i motivi evidenzino vizi di legittimità concreti, come una violazione di legge o una motivazione mancante o illogica. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni o contestare le valutazioni discrezionali del giudice, se ben motivate, porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato o si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali questioni sulla corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità di un reato?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti o della loro gravità. Il suo compito è controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e completo. La valutazione sulla gravità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non accoglibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, r memoria depositata, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fron completa motivazione resa in sentenza;
considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto rip tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in r peculiarità del caso concreto e, in particolare, della gravità della condotta e dell’allontanamento, ingiustificato e non autorizzato (pag. 2-3);
rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una ingiu censura al potere discrezionale del giudice in ordine al quantum della riduzione di pena applicata per l’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., a fronte del ril alla gravità della condotta e alla negativa personalità dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliele estensore Il Presidente