Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a LUCCA D’COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a GIUGLIANO IN CAMPANIA avverso la sentenza in data 11/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, ha concluso per l’inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi e ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 10/01/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Rimini, nella parte in cui li aveva condannati per i reati di usura aggravata estorsione aggravata. La sentenza, invece, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, è stata riformata nel senso di disporre la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. di un immobile intestato a COGNOME NOME.
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Deducono:
D’COGNOME NOME.
1.1. Vizio di mancanza o comunque di contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di usura contestato al capo A).
La prima parte del motivo si rivolge al primo episodio contestato al capo A), al cui riguardo si assume che la sentenza impugnata -pur saldata con la motivazione della sentenza di primo grado- si mostra carente di motivazione in relazione all’ammontare dei prestiti erogati, alla data di riferimento, all’entità delle somme restituite natura usuraria del tasso praticato, in relazione alla normativa vigente nell’ar temporale della contestazione.
Rimarca anche la contraddittorietà della motivazione, che dilata il lasso temporale della condotta retrodatandola di oltre un anno rispetto alla contestazione del pubblico ministero e riconoscendone la fonte in una molteplicità di rapporti, cos rendendo necessaria un maggior rigore motivazionale quanto all’ammontare del capitale, alla data e alla durata del prestito e conseguentemente al calcolo degl interessi, promessi o dati.
Aggiunge che le censure difensive sono state risolte con motivazione generica e apparente, in quanto nella sentenza impugnata non si addiviene mai alla determinazione del saggio d’interessi.
Considerazioni analoghe vengono sviluppate anche con riguardo al secondo episodio, pure contestato al capo A), al cui riguardo anche si denuncia la genericità della motivazione, mancante di specificazioni quanto all’ammontare del capitale erogato, alla durata del prestito e alla misura degli interessi praticati.
1.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione contestato al capo B).
Il ricorrente premette che le censure svolte in relazione all’usura si ripercuoton anche in relazione al delitto di estorsione, atteso che il requisito dell’ingiusto pr viene individuato negli interessi usurari pretesi, così come la minaccia veniva rinvenuta nella prospettazione della riscossione degli assegni.
Rimarca come l’insussistenza del reato di usura comporti anche l’insussistenza dell’estorsione.
Aggiunge che anche ove si ritenesse sussistente il delitto di usura, non potrebbe comunque ritenersi configurato il delitto di estorsione, non essendo a tal fine sufficien il generico timore della levata del protesto nel caso in cui gli assegni fossero st portati all’incasso.
1.3. Vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell’imputato ai delitti contestati ai capi B).
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione
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COGNOME ai delitti, in particolare per la mancata risposta a una specifica doglianza la quale si rilevava la necessità di ricostruire il ruolo di COGNOME nelle v d’interesse, alla luce dei rapporti tra COGNOME e COGNOME, al cui riguardo la Cort appello ha fornito una risposta manifestamente illogica nella ricostruzione de complesso sistema dei rapporti tra le parti e, all’interno di esso, il ruolo decisiona il contributo effettivamente fornito da COGNOME e la sua consapevole partecipazion agli episodi in contestazione.
1.4. Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche il ricorrente osserva che esse sono state negate sul solo presupposto di non avere prestato collaborazione al processo, così violando il principio di diritto a mente del quale le stesse non posso essere negate esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell’imputato.
Con riguardo alla determinazione della pena denuncia la genericità del richiamo ai precedenti penali dell’imputato.
Denuncia, inoltre, l’errata applicazione del principio di diritto secondo il qual caso di reati in continuazione la pena base non può essere inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite, così scostandosi notevolmente dal minimo edittale, quale peraltro veniva addizionato un notevole aumento di pena in relazione al reato satellite, così pervenendosi a una pena sperequata.
COGNOME NOME.
2.1. Vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione.
Il motivo si rivolge alla valenza probatoria da attribuire alla scrittura pr sottoscritta da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME in data 22.10.2009, al cui proposit si denuncia un errore concettuale in cui è incorsa la Corte di appello, in quanto nel deduzioni difensive si assumeva che in forza di tale scrittura provata non è possibil calcolare interessi.
La Corte di appello, invece, ha quantificato come interessi la differenz aritmetica tra le somme indicate nella già menzionata scrittura privata e quelle dell scrittura datata 08/02/2010, che invece era una mera ricognizione del debito.
2.2. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il vizio viene denunciato in relazione alla parte della sentenza che considera quali interessi versati sul prestito di euro 1.400.000,00 di cui alla scrittu 22.10.2009 gli assegni in scadenza a novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 per euro 50.000,00 ciascuno.
In questo caso, dopo avere richiamato il motivo di appello e la motivazione della Corte di appello, il ricorrente osserva che certamente quei 600.000,00 euro
facevano parte della somma complessiva dei prestiti del COGNOME al COGNOME di cui alla scrittura privata del 22.10.2009, ma questa era una ricognizione di debito tra COGNOME e COGNOME.
2.3. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello nega che nella somma dovuta dal AVV_NOTAIO di cui alla scrittura del 10.01.2011 possa essere conteggiato il credito di 200.000,00 euro legato alla cessione della promessa di acquisto della villa di Coriano,
2.4. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della condotta usuraia, nella parte cui la Corte di appello conferma come assodate le somme degli interessi promessi (270.00 euro) e versati (122.500 euro) in relazione alla scrittura del 10.01.2011 fra NOME e NOME COGNOME.
2.5. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il vizio viene denunciato in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della condotta estorsiva, nella parte cui la Corte di appello afferma che AVV_NOTAIO si sia determinato a sottoscrivere le due scritture del 08/02/2010 e 10.01.2011 perché minacciato.
A tale riguardo si sostiene che le emergenze istruttorie dimostravano l’autonomia decisionale del AVV_NOTAIO.
2.6. Erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente premette che in sede di conclusioni aveva sollecitato i poteri officiosi della Corte di appello, che -inve le ha negate senza un congruo riferimento agli elementi a tal fine ritenuti decisivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME di COGNOME possono essere trattati congiuntamente perché affetti dalle medesime ragioni di inammissibilità, perché entrambi si risolvono nella mera reiterazione delle identiche questioni di merito sollevate con l’atto gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, puntuale, esaustiva, logica e non contraddittoria, alla cui lettura si rimanda p rinvenire le risposte alle questioni riproposte con il ricorso.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
2. In conseguenza della natura meramente reiterativa che caratterizza i ricorsi di COGNOME, e COGNOME, si rileva che le doglianze articolate nel ricorso non son volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevat dinanzi a quel giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
A fronte di ciò, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punt dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del sing elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01).
Da ciò la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrent al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’esito delle impugnazioni comporta la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida complessivi 6.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in data 05/12/2023
Il Consigliere est.
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