Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale capire come strutturare correttamente il proprio ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un approccio sbagliato possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. L’analisi di questo caso ci permette di approfondire il principio di specificità dei motivi, un cardine della procedura penale.
Il Caso in Esame: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione, aggravato dall’uso della violenza sulle cose. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua colpevolezza.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a suo dire ingiustamente negate.
2. Il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questi motivi sono stati presentati si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione non è entrata nel merito delle richieste (cioè non ha valutato se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato erano una mera e ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a copiare e incollare le argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva rigettate.
Il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite: un ricorso è inammissibile non solo quando è vago o generico, ma anche quando manca di una ‘necessaria correlazione’ con le motivazioni del provvedimento che si sta impugnando. Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di giudizio sui fatti. Significa, invece, sottoporre a un controllo di legittimità la decisione del giudice precedente. Per farlo, è indispensabile criticare in modo specifico e argomentato proprio quella decisione, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorrente erano ‘soltanto apparenti’. Pur essendo formalmente presentati, non assolvevano alla loro funzione tipica, che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni, ignorando completamente le risposte fornite dal giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare il controllo di legittimità proprio della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, non avendo sviluppato una critica specifica contro la sentenza della Corte d’Appello, il ricorso è stato considerato non specifico e quindi inammissibile. La condanna per l’imputato è stata duplice: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale articolare una critica puntuale, specifica e pertinente rispetto alle motivazioni della sentenza che si intende contestare. La ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già disattesi è una strategia destinata al fallimento, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici. Il ricorso deve dialogare con la sentenza impugnata, non ignorarla.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi d’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta contro le motivazioni della decisione che si sta impugnando. La semplice riproposizione di argomenti già respinti rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 08/06/1988
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39206/2024 – Consigliere COGNOME Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ;
Ritenuto che i due motivi di ricorso – che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. Pen. – sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Nel caso di specie, entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere : es nsore COGNOME
Il Presidente