Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FASANO il 24/03/1975 NOME nato a FASANO il 28/12/1978
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25 novembre 2020 con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa e anni due, mesi otto di reclusione ed euro settemila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73, co. 4, e 80, co. d.P.R. n. 309 del 1990 (kg. 41, 61 di marijuana).
Entrambi gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
2.1. L’imputato COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’affermazione di penale responsabilità, al riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.
2.2. L’imputato COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico degli imputati, evidenziando l’esistenza di circostanze oggettive, già poste in luce dal giudice di prime cure, che permettono di attribuire la responsabilità ai due per i fatti di cui trattasi (segnatamente, la descrizione precisa degli spostamenti effettuati in Friuli a seguito del viaggio intrapreso al fine di eseguire il comun programma criminoso, la presenza degli imputati con i correi rispettivamente a bordo della propria auto e di un’auto presa a noleggio, la totale implausibilità della tesi per cui il ritrovarsi insieme nel parcheggio sia stato frutto di un mero caso, atteso che le
auto risultano aver superato praticamente insieme il casello autostradale, la mancanza di giustificazioni credibili della ragione dell’aver percorso una così considerevole distanza ). I ricorrenti si limitano a reiterare la medesima prospettazione alternativa dei fatti disattesa dai giudici di merito, i quali , invec hanno ritenuto ampiamente dimostrato il contributo causale fornito sia da COGNOME sia da COGNOME alla realizzazione del reato in base ad una lettura delle risultanze probatorie del tutto coerente e con motivazione immune da vizi logici.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure e conforme ai principi ( SU, n.3658 del 28 maggio 2012, COGNOME; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 , COGNOME, Rv. 279005 01) ha valutato non solo l’oggettivo dato ponderale, ma anche il potenziale pericolo per la salute e l’ordine pubblico connesso al possesso di una quantità di sostanza contenente principio attivo eccedente il limite fissato.
3.1. Con riferimento ai motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, va premesso l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado d offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838).
In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per c procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione circa l’accentuato disvalore della condotta dai plurimi precedenti penali a carico degli imputati, compiutamente descritti, specificando che l’ulteriore condotta delittuosa
tenuta esprime una preoccupante inclinazione al delitto e un’insensibilità all’e deterrente delle condanne, lasciando così emergere la loro permanente pericolosit sociale.
3.2 Infine, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprude di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circost attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assen di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concession diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imp (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anch Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Nel caso di specie, la Corte appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche non ravvisando element positivamente valutabili a tal fine, tenuto conto dell’apporto non marginale dei imputati alla realizzazione del fatto nonché dell’assenza di resipiscenza.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.