Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29242 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29242 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/01/1993
avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e in parte accolti dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame relativi al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva che il recentissimo precedente giustificava il giudizio di equivalenza, mediante una valutazione di merito congrua e logica, perciò incensurabile in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019