Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve colpire nel segno, criticando punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze onerose per l’imputato.
Il caso analizzato riguarda un individuo che si era rivolto alla Cassazione per contestare l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. Vediamo come hanno risposto i giudici di legittimità.
I Fatti alla Base del Ricorso
L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della decisione della Corte d’Appello: l’aver applicato l’aggravante della recidiva e non aver concesso le attenuanti generiche. Secondo la difesa, queste valutazioni erano errate e meritavano di essere riconsiderate.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (recidiva e attenuanti), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi di legge per poter essere esaminato, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali del processo penale.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione precisa sulla decisione di applicare la recidiva. Il ricorso, invece, era rimasto ‘totalmente silente’ su quelle argomentazioni, senza contestarle in modo specifico. In pratica, non basta dire di non essere d’accordo; bisogna spiegare perché la motivazione del giudice precedente è sbagliata, illogica o illegittima.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: il sindacato di legittimità. Le valutazioni relative al bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado. Può intervenire solo se la motivazione è del tutto assente, manifestamente illogica o frutto di un puro arbitrio, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. La decisione si allinea a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Deve dialogare con le motivazioni del giudice precedente, smontandole pezzo per pezzo con argomenti giuridici solidi. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni della Corte d’Appello, equivale a presentare un’impugnazione destinata all’inammissibilità. La discrezionalità del giudice di merito è ampia, e può essere scalfita solo dimostrando un vizio logico o giuridico evidente, non un semplice disaccordo sulla valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare genericamente la decisione senza contestare puntualmente le argomentazioni del giudice precedente, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può rivedere il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il bilanciamento delle circostanze, poiché si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Il suo intervento è limitato ai soli casi in cui la motivazione sia assente, manifestamente illogica o arbitraria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’applicazione della recidiva contestata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., è comunque manifestamente infondato;
che, infatti, la Corte d’appello non ha affatto trascurato la doglianza difensiva concernente la applicazione della recidiva, avendo motivando sul punto e rigettando la richiesta difensiva con argomentazioni su cui il ricorso è totalmente silente;
che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.