Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 27236/2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: le questioni non sollevate nei gradi di merito non possono, di regola, trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Questo caso specifico riguarda il delicato tema del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, un argomento che richiede una precisa strategia difensiva fin dal primo grado.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino presentava ricorso per Cassazione. La doglianza principale verteva sulla valutazione delle circostanze del reato, in particolare sul bilanciamento tra le attenuanti generiche, che erano state riconosciute, e l’aggravante della recidiva reiterata. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel giudicare equivalenti tali circostanze, invece di far prevalere le attenuanti.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice motivazione: una di carattere processuale e una di merito. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato che le argomentazioni proposte con il ricorso non erano mai state presentate con l’atto di appello. In secondo luogo, hanno ritenuto tali argomentazioni, sollevate tardivamente, comunque manifestamente infondate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha evidenziato come l’appello non contenesse alcuna specifica censura sul bilanciamento delle circostanze. La difesa si era limitata a una contestazione generica, senza affrontare il punto cruciale del divieto, imposto dall’articolo 69, comma 4 del codice penale, di considerare le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Proporre queste argomentazioni per la prima volta in Cassazione costituisce una violazione delle regole processuali che disciplinano i gradi di giudizio.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito la correttezza della valutazione della Corte d’Appello. Il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata era l’esito più favorevole possibile per l’imputato, data la previsione normativa che impediva una valutazione diversa a suo vantaggio. Pertanto, anche se fossero state ammissibili, le censure sarebbero state respinte perché palesemente infondate.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non solo, la Corte ha anche condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di strutturare una linea difensiva completa e coerente sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni e le tardività in sede di appello possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se le argomentazioni proposte non sono state sollevate nei precedenti gradi di giudizio, come l’appello, e vengono presentate per la prima volta in Cassazione, risultando peraltro manifestamente infondate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata?
Significa che la legge, specificamente l’art. 69, comma 4, c.p., vieta al giudice di considerare le circostanze attenuanti più importanti (prevalenti) rispetto all’aggravante della recidiva reiterata. Al massimo, il giudice può considerarle equivalenti, come avvenuto nella sentenza d’appello impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la valutazione pregiudiale resa dalla senten gravata non pare in alcun modo censurabile attesa l’evidente assenza di argomentazio con l’appello dirette a contestare il reso bilanciamento in termini di equivalenza tra le gene riconosciute e la recidiva reiterata contestata e ritenuta a fronte del divieto ex lege di o altrimenti in senso più favorevole imposto dal comma 4 dell’art 69, argomentazioni tardivamente prospettate – a prescindere dalla relativa manifesta infondatezza- solo in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.