Ricorso Inammissibile: Quando le Impugnazioni Generiche non Superano il Vaglio della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, indicando che l’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di formulare critiche specifiche e pertinenti contro una sentenza, specialmente quando questa interviene a seguito di un precedente annullamento con rinvio. Il caso in esame riguarda la corretta motivazione della recidiva, un tema cruciale per la determinazione della pena.
Il Contesto Processuale: Un Annullamento con Rinvio sulla Recidiva
La vicenda trae origine da una precedente decisione della stessa Corte di Cassazione. In quella sede, era stato annullato un provvedimento di una Corte d’Appello a causa di un “difetto motivazionale”. Specificamente, i giudici di legittimità avevano riscontrato una carenza argomentativa riguardo alla relazione qualificata tra i precedenti penali dell’imputato e il nuovo reato commesso, contestato ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90 (in materia di stupefacenti). Di conseguenza, il caso era stato rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione limitatamente a questo punto: la sussistenza e la motivazione della recidiva.
La Decisione della Cassazione sul nuovo ricorso inammissibile
A seguito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano ha emesso una nuova sentenza, fornendo una motivazione che, secondo la Cassazione, si è pienamente attenuta ai principi di diritto enunciati nel provvedimento di annullamento. Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il motivo fondamentale risiede nella natura “generica” delle doglianze presentate. I giudici hanno osservato che l’impugnazione era “priva di reale confronto con la decisione impugnata”. In altre parole, il ricorrente non ha articolato una critica puntuale e specifica capace di mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello nella sua nuova e più approfondita motivazione.
La Correttezza della Motivazione della Corte d’Appello
La Corte di Cassazione ha invece promosso a pieni voti l’operato dei giudici del rinvio. La sentenza impugnata aveva offerto “ampia e puntuale motivazione a sostegno della ritenuta recidiva”, superando così le lacune che avevano portato al precedente annullamento. La decisione era, pertanto, “immune dai vizi segnalati nel ricorso”.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sul principio consolidato secondo cui un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche astratte. È necessario un confronto critico e specifico con la sentenza impugnata, evidenziando in modo chiaro dove e perché il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare la legge o nel valutare i fatti. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse riuscito a “incrinare il ragionamento spiegato dai giudici in motivazione”, risultando di conseguenza inammissibile. La genericità delle ragioni di doglianza ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando a una pronuncia di carattere prettamente processuale.
Le Conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non è sufficiente dissentire, ma è indispensabile articolare le proprie ragioni in modo specifico, dettagliato e pertinente. Un ricorso generico, che non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza attaccata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni di doglianza sono state ritenute generiche, prive di un reale confronto con la decisione impugnata e non supportate da una critica specifica capace di incrinare il ragionamento dei giudici di merito.
Qual era il punto legale specifico che la Corte d’Appello doveva riesaminare?
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, doveva riesaminare esclusivamente il profilo della recidiva, fornendo una motivazione adeguata sulla relazione qualificata tra i precedenti penali dell’imputato e il nuovo reato per cui si procedeva, come indicato dalla Cassazione nel precedente annullamento.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DOMODOSSOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Milano in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 3243/2023 del 26/10/2022);
visto il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore;
considerato che la sentenza di annullamento ha riguardato esclusivamente il profilo riguardante la ritenuta recidiva, avendo la Corte di Cassazione rilevato un difetto motivazionale con riferimento alla relazione qualificata tra i precedenti penali annoverati dall’imputato ed il reato per il quale di procede (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).
Considerato che la sentenza impugnata in questa sede si è attenuta ai principi richiamati nella pronuncia di annullamento, offrendo ampia e puntuale motivazione a sostegno della ritenuta recidiva, immune dai vizi segnalati nel ricorso
Considerato che le ragioni di doglianza risultano generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da una critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisum suscettibile di incrinare il ragionamento spiegato dai giudici in motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024