Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di valutazione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche, dichiarando un ricorso inammissibile e facendo luce sulla discrezionalità del giudice di merito. La decisione offre spunti importanti per comprendere come il passato criminale di un imputato influenzi concretamente l’esito del processo e la determinazione della pena. Vediamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di tentato furto, commesso nel marzo 2017. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, veniva confermata dalla Corte di Appello nel settembre 2022. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Un Attacco su Tre Fronti
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello su tre punti principali:
1. Applicazione della recidiva: Si doleva di un vizio di motivazione riguardo all’aumento di pena per la recidiva.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Censurava la decisione dei giudici di non riconoscergli le circostanze attenuanti.
3. Determinazione della pena: Lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella quantificazione della sanzione.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno ritenuto le censure dell’imputato meramente riproduttive di argomenti già vagliati e disattesi nei gradi di merito, oppure manifestamente infondate.
La Valutazione della Recidiva
Sul primo punto, la Corte ha ricordato che il giudice, di fronte a una recidiva contestata, deve verificare se la reiterazione del reato sia sintomo di una maggiore pericolosità sociale e riprovevolezza della condotta. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato, sottolineando come i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato dimostrassero una “ingravescente capacità a delinquere”, giustificando pienamente l’aumento di pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per ottenere le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la dimostrazione di elementi di segno positivo che le giustifichino. I giudici di merito avevano correttamente rilevato che, nel caso in esame, tali elementi positivi non erano ravvisabili.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Infine, per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte ha sottolineato che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico le sue scelte: la riduzione per il tentativo non era stata applicata nella misura massima a causa dello sviluppo dell’iter criminis, e la pena base si era discostata dal minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato, comprovata dai suoi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano generici, ripetitivi di censure già respinte o miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e conforme ai principi di diritto su tutti i punti contestati. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende è la diretta conseguenza di questa inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione dei precedenti penali è un elemento cruciale nel giudizio. Non si tratta di un automatismo, ma di un’analisi concreta della personalità dell’imputato e della sua pericolosità. Per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, come la concessione delle attenuanti generiche, è onere dell’imputato fornire prove di elementi positivi e meritevoli. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure erano manifestamente infondati e non indicavano vizi specifici della sentenza impugnata.
Come deve essere motivata l’applicazione della recidiva dal giudice?
Il giudice deve verificare concretamente se il nuovo reato commesso sia un effettivo sintomo di una maggiore riprovevolezza e pericolosità dell’autore, fornendo un’adeguata motivazione. Nel caso in esame, i numerosi precedenti sono stati considerati un indice di una crescente capacità a delinquere.
Quali sono i requisiti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente l’assenza di elementi negativi, ma è richiesta la dimostrazione di elementi di segno positivo che possano giustificarle. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tali elementi positivi non fossero stati provati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FONTANELICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’8 settembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso in Bologna il 4 marzo 2017.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattese dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illeci sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l’ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha censurato l’omessa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto non indica alcun vizio della sentenza impugnata. In ogni caso i giudici si sono conformati all’orientamento per cui il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo che possano giustificarle (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01) e hanno rilevato che nel caso in esame tali elementi non erano ravvisabili.
Considerato che anche il terzo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto censura inerente il trattamento sanzioNOMErio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata. La Corte di Appello ha spiegato che la riduzione della pena per il tentativo in misura inferiore al massimo consentito si spiegava sulla base dello sviluppo dell’iter criminis e che il discostamento dal minimo edittale era giustificato in ragione della capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali a suo carico.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così decisi GLYPH oma, il 14 febbraio 2024