Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Recidiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e pertinenti questioni di legittimità. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sulla valutazione della recidiva e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado in merito alla ritenuta recidiva, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. In sostanza, l’imputato non accettava l’applicazione di questa aggravante, che comporta un significativo aumento della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già fornito una motivazione dettagliata sulla questione. Aveva evidenziato come l’imputato avesse commesso il nuovo delitto mentre si trovava in fase di espiazione di una pena precedente. Questo comportamento, secondo i giudici, dimostrava una palese indifferenza verso le norme e le sanzioni penali, manifestando un’accresciuta capacità a delinquere. Tale pericolosità sociale era ulteriormente confermata dalla natura dei reati commessi, caratterizzati da violenza contro le persone.
L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
Di fronte a queste premesse, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto. Gli Ermellini hanno rapidamente concluso che le doglianze sollevate non erano altro che una mera riproduzione delle questioni già affrontate e superate dalla Corte d’Appello. Il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a criticare in modo generico la valutazione di merito, adeguatamente e logicamente motivata, compiuta nel secondo grado di giudizio.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si fonda sugli stessi motivi già respinti, senza evidenziare un errore logico o giuridico specifico, esso perde la sua funzione e viene dichiarato inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha sottolineato l’insindacabilità delle valutazioni di merito quando queste sono supportate da una motivazione logica e adeguata, come nel caso della sentenza d’appello impugnata. La Corte territoriale aveva chiaramente spiegato perché la recidiva fosse giustificata, collegandola a elementi fattuali concreti (commissione del reato durante l’esecuzione di una pena, plurimi reati violenti).
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato la genericità delle censure mosse dal ricorrente. Le lamentele erano state prospettate in modo tale da denunciare solo apparentemente un errore di diritto, mentre in realtà miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Citando un proprio precedente (sentenza n. 44882 del 2014), la Corte ha ricordato che un ricorso così formulato non può essere accolto.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. L’ordinanza, quindi, non solo definisce il caso specifico ma lancia un chiaro messaggio: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito in modo corretto e motivato.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando si fonda sugli stessi motivi già proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, o quando le doglianze sono generiche e mirano a una rivalutazione dei fatti anziché a denunciare un reale errore logico o giuridico.
Come ha valutato la Corte la recidiva dell’imputato?
La Corte ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui la recidiva era evidente. L’imputato, commettendo un nuovo delitto violento durante l’espiazione di una pena, ha dimostrato indifferenza verso le norme e un’aumentata capacità a delinquere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1455 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 17/01/1983
avverso la la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Matteo
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di le c ge in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di questione già esaminata e superata con corret i riferim fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha rilevato come i ricorr commettendo il delitto in sede di espiazione pena e quindi sapendo di non poter ;fuggire alla sanzione penale, ha palesato indifferenza al rispetto delle norme tale da rendE re evidente l’aumentata capacità a delinquere come emergente dai plurimi reati caratterizzati da violenza alle persone; che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insinda , abilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (eterminato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024