Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Recidiva
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e fondate. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti, senza affrontare il nucleo logico-giuridico della decisione impugnata. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e confermando la valutazione sulla recidiva.
Il Contesto: dalla Condanna in Appello al Ricorso
Il caso origina da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, a seguito della conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
La difesa del ricorrente si concentrava essenzialmente nel contestare la valutazione della Corte d’Appello sulla recidiva. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le argomentazioni presentate non erano nuove né specifiche. Si trattava, infatti, di una “pedissequa reiterazione” di motivi già dedotti nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dai giudici di merito.
Questo approccio rende il ricorso non specifico, ma solo apparente. Un ricorso efficace, infatti, deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni che sorreggono la decisione impugnata. Ripetere le stesse lamentele (o doglianze, in termine tecnico) senza attaccare il ragionamento del giudice d’appello equivale a presentare un atto privo della sua funzione essenziale.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa mancanza di specificità. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche nell’ordinanza, stabilisce che un ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni, è destinato all’inammissibilità. In pratica, non basta dire “non sono d’accordo”; bisogna spiegare perché il ragionamento del giudice precedente è sbagliato dal punto di vista logico o giuridico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto l’ordinanza manifestamente infondata. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione appropriata, logica e giuridicamente corretta, immune da vizi. In particolare, riguardo alla recidiva, la Corte territoriale aveva spiegato in modo esauriente le ragioni della sua applicazione: i quattro precedenti specifici dell’imputato in materia di stupefacenti e la “rapida ricaduta nella commissione di fatti della stessa specie”. Questi elementi, secondo i giudici di merito, erano sintomo di un'”accentuata capacità a delinquere” che giustificava pienamente l’aggravante. Questa valutazione, essendo una questione di merito basata sulle prove e sulla storia criminale dell’imputato, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno di vizi logici manifesti, che in questo caso non sono stati riscontrati. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, che si confrontino analiticamente con la sentenza impugnata, evitando di trasformare il ricorso in una sterile ripetizione di argomenti già sconfitti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così generico e solo apparentemente specifico.
Come ha giustificato la Corte d’Appello l’applicazione della recidiva in questo caso?
La Corte ha ritenuto che i quattro precedenti specifici per reati di stupefacenti e la rapida ricaduta nella commissione di reati simili indicassero un’accentuata capacità a delinquere, una circostanza che giustifica pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29238 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29238 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/06/1981
avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame sul punto della ritenuta recidiva che i reiterati precedenti specifici ( 4 condanne in materia di stupefacenti) e la rapida ricaduta nella commissione di fatti della stessa specie è sintomo di un’accentuata capacità a delinquere che giustifica l’applicazione della recidiva. Si tratta di un’argomentazione logica esauriente e che implicando una valutazione di merito è in questa sede incensurabile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019