Ricorso inammissibile: quando ripetere i motivi d’appello non paga
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che la semplice riproposizione delle argomentazioni già discusse e respinte in appello porta a una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, sottolinea la funzione della Cassazione non come un terzo grado di giudizio sul fatto, ma come un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Il punto centrale del gravame era la richiesta di applicazione dell’ipotesi attenuata del reato, un’istanza che i giudici di merito avevano già respinto. L’imputato ha quindi deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando una presunta violazione di legge nella decisione dei giudici d’appello.
Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la criticità fondamentale del ricorso: i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. Secondo gli Ermellini, il ricorso mancava della sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Gli argomenti sono stati considerati ‘soltanto apparenti’ e non idonei a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione di secondo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come i giudici della Corte d’Appello avessero già escluso l’applicazione dell’ipotesi attenuata di rapina sulla base di ‘corretti argomenti logici e giuridici’. In particolare, la sentenza impugnata aveva ritenuto ostative al riconoscimento della diminuente le circostanze e le modalità concrete della condotta. Poiché il ricorso non ha mosso una critica pertinente a questa valutazione, ma si è limitato a riproporla identica, la Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiararne l’inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa pronuncia.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza d’appello. È necessario strutturare un ricorso che attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione, evidenziando vizi di legittimità e non semplicemente riproponendo una diversa valutazione del fatto. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente. La lezione è chiara: il ricorso per cassazione richiede specificità, novità critica e un’analisi mirata, non una semplice ripetizione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice e pedissequa reiterazione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa contestava il ricorrente nel suo ricorso?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato di rapina, che era già stata negata dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5997 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/10/2023
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’ipotesi attenuata di rapina è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero i giudici del merito hanno escluso la possibile applicazione dell’ipotesi attenuata sulla base di corretti argomenti logici e giuridici (si veda in particolar modo pag. 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno ritenuto ostative al riconoscimento della diminuente le circostanze e le modalità della condotta);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere NOME
Il Preside2ite