Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27636 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 853 PU – 21/05/2025 R.G.N. 2903/2025 Motivazione semplificata
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 10/07/1980, avverso la sentenza in data 02/07/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 2 luglio 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del 28 marzo 2022 del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena per la residua parte del reato del capo B), consistente nella violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 commessa in data 6 dicembre 2013, dichiarati prescritti gli altri reati.
Il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione al reato del 6 dicembre 2013, non descritto nel capo d’imputazione e non commesso e comunque prescritto (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione perchØ il predetto reato non era stato accertato (secondo motivo), la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (terzo motivo). Chiede infine la correzione dell’errore materiale laddove in sentenza si indica che la condotta sarebbe stata commessa il 6 dicembre 2023 in luogo del 6 dicembre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, articolato in due punti, Ł inammissibile. Nella parte in cui si
contesta il capo d’imputazione, nel senso che la condotta del 6 dicembre 2013 non vi sarebbe ricompresa, Ł nuovo perchØ in appello ci si era limitati alla censura sulla prova in relazione all’inutilizzabilità del verbale di constatazione; nella parte in cui si eccepisce la prescrizione Ł invece generico perchØ non tiene conto del fatto che in motivazione risulta una sospensione della prescrizione pari a 398 giorni, fatto non specificamente confutato, che ha spostato la prescrizione del reato consumato il 6 dicembre 2013 all’8 gennaio 2025, in data successiva alla deliberazione della sentenza di secondo grado.
Il secondo e il terzo motivo relativi all’accertamento e all’utilizzabilità della prova sono inconsistenti. E’ pacifico in giurisprudenza che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione Ł utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell’osservanza delle modalità di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 – 01). SennonchØ, ai fini dell’eccezione, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non basta la mera enunciazione della violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ma Ł necessaria la specifica indicazione dei fatti da cui desumere che si Ł passati dall’attività ispettiva all’attività investigativa, allegazione non assolta nØ nel motivo di appello nØ, a maggior ragione, nel motivo di ricorso per cassazione.
Quanto alla mera richiesta, contenuta nelle conclusioni del ricorso, di correzione della data 6 dicembre 2023 in luogo di 6 dicembre 2013, l’inammissibilità dei motivi di ricorso osta, a norma dell’art. 130, comma 1, secondo periodo, a che tale correzione possa essere disposta da questa Corte.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME