Ricorso Inammissibile in Cassazione per Falsa Testimonianza: Limiti e Conseguenze
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per falsa testimonianza, ha chiarito che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una rivalutazione delle prove, trasformando la Cassazione in un terzo grado di merito. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la funzione della Suprema Corte e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di falsa testimonianza previsto dall’articolo 372 del codice penale. Secondo i giudici di merito, l’imputata aveva deliberatamente riferito circostanze non veritiere durante una deposizione, in palese contrasto con quanto a sua reale conoscenza, al fine di favorire un’altra persona coinvolta nel procedimento. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta: le censure sollevate dalla difesa non erano volte a evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, esse si traducevano in una richiesta di riconsiderare e rivalutare gli elementi di prova già ampiamente analizzati e giudicati dai giudici di merito.
La Corte ha inoltre osservato che le argomentazioni presentate erano sostanzialmente una ripetizione di doglianze già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di riaprire la discussione sul fatto è contrario alla natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione si fonda sulla distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove per accertare la verità processuale. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle prove.
Nel caso specifico, il ricorso inammissibile è stato tale perché chiedeva alla Suprema Corte di fare ciò che la legge le vieta: sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici che avevano già condannato l’imputata. La Corte d’Appello, come richiamato dagli stessi giudici di legittimità, aveva spiegato in modo esauriente perché la testimonianza fosse da considerarsi falsa e resa allo scopo di favorire un terzo.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha disposto due condanne a carico della ricorrente. La prima è quella al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di Cassazione. La seconda, più onerosa, è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti. Questa pronuncia riafferma con forza che l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto concreti e non può rappresentare un mero tentativo dilatorio o una speranza di rimettere in discussione l’intero processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, e perché erano una semplice ripetizione di argomenti già respinti correttamente dal giudice di merito.
Per quale reato la ricorrente era stata condannata?
La ricorrente era stata condannata per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del codice penale, per aver riferito circostanze non vere al fine di favorire un’altra persona.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., ascritto all’imputata sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori e sono reiterative di doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, che ha rilevato che la ricorrente aveva riferito circostanze non vere in contrasto con quanto realmente conosceva, al fine di favorire NOME COGNOME (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024