Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i Difensori
L’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di: COGNOME NOME, e sostituto per delega orale dell’avvocato COGNOME del foro di PALERMO in difesa di: COGNOME NOME, e anc:ora sostituto dell’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di: COGNOME NOME insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21/03/2023, che ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata (artt, 110, 61 n. 10, 628, comma 1, n. 3 n. 1 e comma 4, cod. pen.) e di porto illegale di armi comuni da sparo.
Con distinti ricorsi, le difese degli imputati deducono i motivi che saranno di seguito indicati con riferimento a ciascuna posizione.
NOME NOME
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di responsabilità. La censura attiene:
alla corretta valutazione del compendio indiziario raccolto. In particolare, si lamenta che la Corte di merito abbia proceduto ad una mera sommatoria aritmetica degli indizi raccolti dalla pubblica accusa, peraltro controversi e controvertibili, senza confrontarsi con le censure svolte nell’atto di appello relative: all’assenza di prova dell’utilizzo da parte del ricorrente dell’utenza intestata alla d lui moglie, che avrebbe agganciato celle compatibili con le zone che la guardia giurata rapinata percorreva per prelevare l’incasso dai punti vendita e che ci fosse una convergenza con le celle agganciate dai cellulari in uso agli altri imputati. Peraltro, quanto alla disponibilità dell’utenza in capo all’imputato, si deduce il travisamento in cui era incorsa la Corte di merito che aveva erroneamente ritenuto ammessa la circostanza nell’atto di appello e, quanto alla ritenuta compatibilità del tragitto che l’imputato avrebbe effettuato per come ricavato dall’analisi delle celle telefoniche, si trattava di dato indimostrato in quanto la circostanza poteva essere avvalorata soltanto dal tracciamento col sistema gps;
alla mancanza di valenza dimostrativa individualizzante del dato costituito dall’aggancio delle celle che consentiva, tutt’al più, di perimetrare una zona piuttosto ampia;
all’inattendibilità del dichiarato del COGNOME, fonte di prova a carico, il quale aveva riferito di aver prestato il ciclomotore all’imputato il giorno della rapina, no potendosi ritenere che, a distanza di mesi dal fatto, potesse ricordarsi con certezza la circostanza (motivo per cui la difesa aveva chiesto di sentire ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. i testi COGNOME COGNOME COGNOME, quali avrebbero potuto riferire sui rapporti tra il COGNOME e l’imputato);
all’aver disatteso la circostanza che la guardia giurata, costituitasi parte civile, non aveva riconosciuto l’imputato e fornito una descrizione non compatibile con le sue fattezze;
al dato negativo costituito dall’altezza di uno degli aggressori indicata dalla guardia giurata COGNOME che non corrispondeva a quella dell’imputato;
alla violazione delle disposizioni attinenti alla valutazione delle dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso o per reato collegato;
al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria;
alla violazione della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio.
Si lamenta:
l’apparenza di motivazione in punto di scostamento dal minimo edittale;
l’assenza di motivazione con riguardo all’aumento facoltativo apportato, ex art. 63, comma 4, cod. pen., stante il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale;
l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all’aumento applicato per la recidiva.
Si lamenta che l’apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito non sia idoneo a dare conto dell’accentuata pericolosità sociale richiesta per 1″applicazione della circostanza.
NOME
Vizio di motivazione e travisamento della prova rilevante e omissione della valutazione della prova decisiva.
Il travisamento si riferisce:
al contenuto dell’intercettazione n. 3061 del 30/05/2019 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel corso della quale il primo non aveva affatto riferito contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito – di avere prestato il ciclomotore utilizzato per commettere la rapina al COGNOME:
al colore del ciclomotore utilizzato per la rapina, che la p.g. I’ll gennaio 2019 aveva accertato essere di colore nero, come al momento del fatto (avvenuto il 3/12/2018), mentre il COGNOME il 30/05/2019 aveva riferito di averne mutato, dopo due giorni dalla rapina, la carenatura in colore bianco; si trattava di una discrasia temporale che aveva «influito negativamente sulle conclusioni motivazionali della sentenza in ordine alla credibilità intrinseca delle affermazioni del COGNOME».
L’omissione della prova decisiva riguarda il mancato rconoscimento del NOME da parte dei due testimoni chiave. A fronte di un giudizio di somiglianza
effettuato del corso delle indagini, il teste COGNOME al dibattimento aveva escluso di essere in grado di riconoscere alcuno.
Inoltre, si era valutato a carico il giudizio di “somiglianza” espresso dalla teste COGNOME, non considerando – così incorrendo nel vizio di travisamento della prova per omissione – che la stessa teste «ha dato un secondo giudizio di somiglianza, rispetto ad uno dei rapinatori, riguardo una seconda foto raffigurante una persona diversa dal COGNOME».
Ulteriori denunciati travisamenti riguardano:
(per omissione) il riconoscimento dell’imputato a seguito della perizia antropometrica e fisiognomica, posto che il perito aveva concluso che “non è emerso neanche un elemento caratterizzante il volto, le mani, l’altezza e la struttura fisica in generale”;
il riconoscimento operato dalla guardia giurata; la circostanza che questa, alta un metro e ottanta, avesse riferito al dibattimento che il rapinatore era più basso, non era elemento significativo di individuazione, essendo l’imputato più basso di dieci centimetri, range che comprendeva un “pubblic:o vasto di soggetti individuabili”.
Sotto il profilo del vizio di motivazione (contraddittorietà ed illogicità) lamenta l’inconferenza del dato costituito dal contatto telefonico tra i due imputati alle ore 9,05 della mattina della rapina (il NOME chiamava l’COGNOME), di cui si sconosceva il contenuto, nonché il rilievo attribuito, a seguito di due telefonate intercorse tra i due imputati (alle ore 9:05 e 9:40), ai dati ricavati dalle ce telefoniche che dovrebbero attestare la posizione dell’imputato sui luoghi della rapina, che la stessa Corte di merito, invece, aveva finito per escludere che consentissero, in ragione del fatto che l’abitazione del ricorrente era servita dalla stessa cella, di individuare con correttezza la posizione del chiamante.
Vizio di motivazione e travisamento della prova rilevante e omissione della valutazione della prova decisiva con riferimento al capo B) dell’imputazione.
La censura ripercorre quella spiegata in ordine all’assenza di validi elementi di prova e riconoscimenti dell’imputato quale concorrente nella rapina che valevano anche riguardo alla sua individuazione come il rapinatore che portava la pistola.
Con motivi nuovi del 30/11/2023, la difesa del ricorrente ha dedotto:
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179, comrna 1, cod. proc. pen., per omessa citazione e traduzione dell’imputato all’udienza dibattimentale del 1/03/2021, che il Gip aveva fissato a seguito dell’emissione, in data 30/11/2020, del decreto di giudizio immediato conseguente alla richiesta del pubblico ministero ai sensi
dell’art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. Si evidenzia che la difesa, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato e che il AVV_NOTAIO, per decidere sull’istanza, aveva fissato l’udienza del 26/02/2021, all’esito della quale non solo rigettava la richiesta, ma emetteva un secondo decreto di giudizio immediato – atto da ritenersi abnorme – con cui fissava una nuova udienza dibattimentale per il 7/06/2021, anziché lasciare inalterata la prosecuzione del regolare processo “secondo l’iter del primo ed unico valido decreto di giudizio immediato ed avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 457 cod. proc. pen. formare il fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431 cod. proc. pen. e trasmetterlo al giudice competente per il giudizio”. L’emissione di un secondo decreto di giudizio immediato costituiva, anche, una violazione del giudice naturale in quanto risultava emesso da un Gip differente da quello che aveva ricevuto l’originaria ed unica richiesta del pubblico ministero. Infine, aveva anche determinato una irragionevole protrazione dei tempi processuali, con violazione dell’art. 111 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Preliminarmente va scrutinato il motivo aggiunto dedotto dalla difesa del NOME.
Si tratta di censura inammissibile sotto differenti profili.
Manifestamente infondata è l’eccezione di nullità dedotta con riferimento alla mancata traduzione del ricorrente all’udienza dinanzi al Tribunale del 1/03/2021 che era stata fissata a seguito dell’emissione del primo decreto di giudizio immediato. Invero, posto che non risulta allegato che detta udienza si sia tenuta, in quanto il processo risulta essersi incardinato successivamente dinanzi al Tribunale per l’udienza del 7/06/2021 in conseguenza del secondo decreto di giudizio immediato emesso dal Gip all’esito dell’udienza camerale fissata per decidere sull’ammissione degli imputati al rito abbreviato, l’imputato non può lamentare un’omessa traduzione per un’attività processuale che non è stata mai compiuta e sostituita da un’altra di cui ha avuto rituale avviso. Vi è, dunque, carenza di interesse.
Inammissibile è anche la censura di abnormità del secondo decreto di giudizio immediato, dedotta sul rilievo che il Gip, ai sensi dell’art. 458, comma 2-ter, cod. proc. pen., allorché rigetta la richiesta di rito abbreviato condizionato rimette l parti direttamente al giudice del dibattimento (per l’udienza già fissata con l’originario decreto di giudizio immediato), essendogli precluso emettere un nuovo decreto di giudizio immediato.
La doglianza, infatti, è tardiva, in quanto l’abnormità del provvedimento avrebbe dovuto essere censurata con apposita impugnazione – nella specie col ricorso per cassazione – ad opera della difesa, nei termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen.
Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche i provvedimenti abnormi sono sottoposti alla disciplina dei termini di impugnazione di cui all’art. 585 cod. proc. pen., che decorrono dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza legale o, in mancanza, effettiva del provvedimento (Sez. Un, n. 11 del 9/11/1977, COGNOME, Rv. 208221 – 01; Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Rv. COGNOME, Rv. 263484 -01; Sez. 6, n. n. 30920 del 30/06/2009, COGNOME, Rv. 244556 – 01).
Ciò vale anche per i provvedimenti che si pongono al di fuori di ogni schema ordinamentale e della struttura stessa del sistema processuale, per i quali non vi è ragione di escludere l’operatività degli ordinari termini di decadenza previsti per l’impugnazione dal combinato disposto degli articoli 585 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato ossia, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento con cui il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen., ha disposto nuovamente il rinvio a giudizio, con un ulteriore decreto di giudizio immediato.
Peraltro, anche laddove si propendesse per un vizio dell’atto che non lo rendesse abnorme in quanto non idoneo a determinare alcuna stasi processuale, posto che gli effetti del provvedimento denunciato come abnorme non ostacolano l’ordinario passaggio alla fase dibattimentale per come già stabilito col decreto precedente, si sarebbe semmai al cospetto di una nullità di carattere relativo che, attenendo al decreto che dispone il giudizio doveva essere eccepita, ai sensi dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Nessuna eccezione risulta sollevata dalla difesa, la quale al dibattimento ha acceduto al rito abbreviato condizionato.
Inconferente, poi, è la denunciata violazione dell’art. 111 Cost., tenuto conto che la nuova udienza conseguente all’emissione del nuovo decreto di giudizio immediato non ha determinato alcuna violazione dei termini stabiliti per la conclusione del giudizio di primo grado dalla legge n. 87 del 2001, essendosi la relativa fase conclusa in termini ragionevoli.
Infine, risultando – per come si evidenzierà nel prosieguo della motivazione inammissibile il ricorso principale proposto dall’imputato (ec anche quello del coimputato), la causa di inammissibilità si estende ai motivi nuovi. L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può, infatti, essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi
ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vinco connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158).
- I motivi di ricorso dedotti in punto di responsabilità.
I motivi in ordine all’affermazione di responsabilità, per certi aspetti anche generici, sono pressoché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.
Sul punto, va anzitutto ribadito quanto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limi all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
Inoltre, va anche evidenziato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critic contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01).
Per come si evidenzierà nel prosieguo, si tratta di vizi non riscontrabili dalla lettura delle sentenze di merito, con la necessaria precisazione – che vale ai fini dell’inammissibilità dei ricorsi – che vengono ricondotti nell’alveo del travisamento della prova dei profili che attengono, invece, alla valutazione dell’elemento di prova. Deve essere, infatti, decisamente ribadito, altrimenti trasformandosi il giudizio di legittimità in grado di merito, che la novella dell’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della I. n. 46 del 2006, con la previsione anche del vizio della contraddittorietà e della possibilità di deduzione dei difetti motivazione pur quando risultino da altri atti del processo, consente il controllo di
legittimità per i casi di omessa considerazione o di c.d. travisamento della prova, purché decisiva, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa, posto che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605 – 01; Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, COGNOME, Rv. 234910 – 01).
3. COGNOME NOME
3.1. In particolare, dalla lettura delle sentenze di merito risulta:
che l’attribuzione al ricorrente dell’utenza telefonica su cui sono stati captati contatti con il correo COGNOME NOME (la cui responsabilità in ordine alla rapina ha assunto valenza irrevocabile a seguito della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 22048 del 06/04/2023), lungi dall’essere stata ricavata dal “travisato” significato che la Corte territoriale avrebbe attribuito all’atto di appel ritenendo erroneamente che il ricorrente avesse ammesso la circostanza, è stata puntualmente tratta dalla convergenza, anche logica, di plurimi elementi dimostrativi, quali il contenuto delle captaziloni intervenute direttamente tra i ricorrente ed il correo (v. sentenza di primo grado, pag.18); il fatto che il Patt avesse rapporti con il solo COGNOME e non con la di lui moglie (v. pag. 5 della sentenza impugnata); dalla verifica della posizione assunta dallo stesso ricorrente all’atto delle chiamate in prossimità di un’agenzia disbrigo pratiche che era solito frequentare (v. pag. 4 sentenza impugnata);
che gli spostamenti dei rapinatori ed i contatti tra loro intervenuti sono stati ricavati dall’esame delle celle, ossia avvalendosi di un dato tecnico che, pur non assumendo la pregnanza probatoria di quello rappresentato dal tracciamento gps, è del tutto idoneo ad assumere, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e agli altri elementi indiziari declinati dai giudici del merito in ordine riconducibilità agli imputati dei mezzi utilizzati per commettere la rapina (tra cui va menzionata anche l’auto di cui si è servito il COGNOME di cui nei ricorsi si per traccia ma, per come affermato dalla sentenza impugnata, “colora di valenza indiziante anche gli omogeni – rispetto a quelli del COGNOME – spostamenti degli altr due imputati), valenza indiziante;
che gli spostamenti degli imputati – ricostruiti attraverso le celle telefoniche che servivano la zona della rapina – sono stati valutati nella loro portata indiziaria, non attraverso una rappresentazione che si è arrestata al dato dell’accertata convergenza delle utenze la mattina del delitto, ma mediante una lettura che risulta corroborata da altri elementi, anche aventi la stessa velenza (v. pag. 6 e ss. della sentenza impugnata e 20 e ss. sentenza di primo grado), che dimostrano
come quei contatti vadano riferiti – per le circostanze di tempo e di luogo che li hanno ripetutamente caratterizzati – proprio al disegno di commettere la rapina oggetto di imputazione attraverso un preventivo e collaudato (ed omogeneo) monitoraggio degli spostamenti della guardia giurata deputata a prelevare gli incassi;
- che l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del COGNOME (rese alla presenza del difensore), il quale ha affermato di avere prestato il ciclomotore al ricorrente il giorno della rapina – è stata valutata alla luce di altri eleme confermativi, tra cui il contenuto di una conversazione captata dalla p.g. dopo che questi era stato convocato in Questura insieme a tutti gli altri tre imputati (COGNOME NOME e COGNOME), univocamente dimostrativa della veridicità della circostanza relativa al prestito del mezzo, per come ulteriormente dallo stesso confermato alla madre (v. pag. 9 della sentenza impugnata), con ciò rendendo del tutto priva di rilievo la dedotta discrasia temporale in cui il teste sarebbe incorso a proposito del momento della verniciatura della carenatura del mezzo e la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, correttamente rigettata in ragione della superfluità dell’accertamento testimoniale richiesto; peraltro, sul punto, va anche evidenziato che la lettura della sentenza impugnata restituisce anche un ulteriore dato di significativa conferma del “coinvolgimento materiale” del COGNOME nella vicenda, posto che si cita un contatto intervenuto con il ricorrente subito dopo la rapina (v. pag. 8 della sentenza impugnata).
3.2. Né si rilevano decisive ad intaccare l’univocità del quadro gravemente indiziario sopra enunciato, le discrasie segnalate dalla difesa in punto di mancanza di corrispondenza tra l’altezza che la guardia giurata attribuisce al rapinatore che dovrebbe individuarsi nell’imputato: sul ponto ben strutturata è la motivazione della sentenza impugnata la quale ha puntualmente passato in rassegna gli elementi addotti dalla difesa (differenza di 5 cm nell’altezza, colore degli occhi, asserita decisiva difficoltà motoria) escludendone qualsiasi decisiva interferenza alla luce proprio degli elementi fattuali ricavabili dal contesto, per come emerso a seguito delle indagini (concitazione dovuta al contesto illecito; assenza di prova che il rapinatore fosse più altro in ragione di quanto ricavato dall’esito dell consulenza svolta; breve lasso di tempo che ha caratterizzato i contatti tra il rapinatori e l’offeso; assenza di una preclusione alla fluidità di movimenti, per come ricavato anche dal coinvolgimento del ricorrente in pregressi fatti di rapina; assenza di valenza decisiva della perizia antropometrica e fisiognomica ai fini del possibile riconoscimento degli autori della rapina; v. pag. 13 sentenza impugnata). Con la conseguenza che nessuna carenza o iliogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere anche ritenuto superflua l’attività istruttoria chiesta dalla difesa volta ad introdurre nel processo il dato costituito dalla frequentazione
da parte della moglie del ricorrente di un esercizio commerciale nella zona di interesse, essendosi al riguardo evidenziata una pletora di elementi sia indiziari che dichiarativi che hanno portato a ritenere l’uso dell’utenza in quei frangenti all’imputato (v. pag. 12 della sentenza impugnata).
- NOME
4.1. Inammissibile e/o manifestamente infondata è la censura inerente al contenuto dell’intercettazione da cui i giudici di merito hanno ricavato la circostanza che il COGNOME aveva prestato il ciclomotore utilizzato per la rapina all’Allatta. In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatt rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01). Nessun elemento di carattere distonico rispetto alle conclusioni raggiunte si trae dalla motivazione resa sul punto dai giudici di merito, per come si ricava anche dalla lettura della sentenza di primo grado che fa riferimento anche ad altri elementi di conferma del narrato (vedi pagg. 39, 40 e parte inziale pagina 41).
4.2. Manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate a proposito della posizione del coimputato è il motivo dedotto in punto di verifica dell’attendibilità del narrato del COGNOME.
4.3. Manifestamente infondate sono, poi, le censure – dedotte anche sotto il profilo del travisamento per omissione – attinenti ai riconoscimenti operati.
Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che entrambi i collegi di merito abbiano preso chiara contezza dell’esito negativo della ricognizione effettuata dalla guardia giurata al processo. Però, al contempo, hanno precisato come tale esito non fosse dovuto ad una ponderata esclusione dovuta all’assenza di elementi identificativi certi per come memorizzati dal teste al momento del fatto, ma fosse ascrivibile al tempo trascorso, nonché alla concitazione e dinamica degli avvenimenti per come precisato dalla stessa fonte di prova. Dinanzi, pertanto, ad un dato che non si presta ad alcuna lettura, né a carico né a favore dell’imputato, il giudice del merito ha fatto correttamente riferimento a quanto emerso nel corso delle indagini e alle descrizioni dei rapinatori rese nell’immediatezza dei fatti anche da altro testimone e alle successive individuazioni fotografiche, concludendo, in continenza con gli elementi descrittivi da entrambi forniti (e puntualmente riportati in motivazione, v. pagg. 42 e ss. sentenza di primo grado), per un giudizio di sostanziale “somiglianza”. Si tratta, pertanto, di un elemento a cui, nella sua
portata dimostrativa, lungi dall’attribuirgli valenza di prova, è stato correttamente ricondotto alla categoria indiziaria, valutato alla stregua degli altri elementi carico acquisiti (v. anche pag. 50 della sentenza di primo grado).
Il rilievo indiziario delle individuazioni è corretto, in quanto dalle stesse no risultano indicati tratti fisiognomici o di altezza che abbiano capacità esclusiva, con la conseguenza che le questioni in tema di range di altezza ovvero di assenza di decisività del quadro ricavato dalle immagini non si prestano ad inficiare la portata indiziaria degli elementi riconoscitivi acquisiti dalla p.g.
4.4. Inammissibili poiché volti ad una parcellizzazione degli elementi acquisiti risultano le doglianze in ordine al rilievo attribuito ai contatti telefonici evidenzi in sentenza, la cui lettura in termini di una presenza /oci dimostrativa della compartecipazione dell’imputato alla rapina non si presta a censura, in quanto svolta senza soluzione di continuità temporale e in perfetta aderenza sia ai pregressi contatti intervenuti in precedenza tra gli altri complici aventi valenza ricognitiva sia all’evolversi della rapina per come anche ricostruita nei suoi accadimenti temporali e spaziali avvalendosi dei filmati estrapolati dalle telecamere (che riprendono i mezzi utilizzati), nonché degli altri elementi anche dichiarativi e tratti dalle intercettazioni, puntualmente passati in rassegna dai giudici di merito che attribuiscono a quei contatti valenza individualizzante nel senso prospettato dalla pubblica accusa.
4.5. Inammissibili, per le ragioni sopra indicate, sono le censure, sovrapponibili, spiegate con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, contestazione già correttamente ricondotta dal Tribunale all’ipotesi del solo porto illegale e motivatamente esteso ai correi, in ragione della sussistenza del concorso di persone nel reato, in ragione della logica programmazione di neutralizzare la guardia giurata che si sapeva armata, circostanza, peraltro, da ricondursi anche nell’ambito del fatto notorio e, quindi, coperta dal dolo, financc eventuale.
In conclusione, in punto di responsabilità:
5.1. la sentenza impugnata, al pari di quella del Tribunale, risulta avere fatto buon governo dei principi affermati dalla Corte di legittimità in ordine alla valutazione della prova indiziaria, a mente dei quali:
ai fini della configurabilità della gravità indiziaria è illegittima una valutazi frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e l congruenza rispetto al tema di indagine. (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01, in tema di misure cautelari);
il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’art. 192, comm secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721 – 01).
5.2. implicitamente disattese debbono ritenersi tutte le altre doglianze sollevate alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26600 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900 – 01; Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2311, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005,, dep. 2006, COGNOME, Rv. 23318701).
I motivi in ordine al trattamento sanzionatorio di COGNOME NOME.
Manifestamente infondati sono i motivi dedotti in ordine al trattamento sanzionatorio e all’aumento applicato per la recidiva.
6.1. Lo scostamento dal minimo edittale rinviene congrua motivazione essendo indicati puntuali indici di disvalore di tipo oggettivo attinenti alla gravi del reato e di valenza soggettiva inerenti alla capacità a delinquere. Al riguardo, deve ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico che – nel caso di specie – non ricorre (ex multis, v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01).
6.2. Parimenti congrua motivazione rinviene l’aumento facoltativo apportato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., essendosi espressamente richiami i
plurimi indici di disvalore declinati a proposito dell’aumento apportato per la recidiva, ben potendo, ai fini della determinazione della pera, il giudice tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti f senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d’appello che ha fatto riferimento a: medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 03. Conforme, vedi: Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011).
6.3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi, Rv. 242419 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rirranendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01).
6.4. Lungi dall’assegnare alla recidiva alcun automatismo, la sentenza impugnata – mediante una concreta disamina del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne – ha evidenziato gli elementi di disvalore attinenti alla posizione del ricorrente dimostrativi di un’accentuata pericolosità sociale, facendo corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. peri il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016,
dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc, pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28/03/2024