Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione, specialmente in materia di reati tributari. La vicenda riguarda un imprenditore condannato per dichiarazione infedele che ha tentato di ribaltare la decisione basandosi su motivi ritenuti non appropriati per il giudizio di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini tra merito e legittimità e le conseguenze sulla prescrizione.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 74 del 2000. L’accusa si fondava su prove concrete: l’imprenditore aveva omesso di registrare e dichiarare un imponibile di quasi 34 milioni di euro, con una conseguente evasione IVA di oltre 7 milioni di euro. Le prove a suo carico erano costituite da fatture emesse da un fornitore, dalla mancata registrazione delle stesse e da verifiche dirette presso i depositi fiscali dei prodotti commercializzati.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 30 aprile 2024, aveva confermato la condanna a due anni di reclusione, ritenendo pienamente provata la responsabilità penale dell’imputato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione articolando due principali motivi:
1.  Violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che mancasse la prova degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo (la materialità del fatto) che soggettivo (il dolo, cioè l’intenzione di evadere).
2.  Mancato rilievo della prescrizione: lamentava che il reato si fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 8975 del 2025, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i requisiti per essere esaminato.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, ravvisando una colpa nella presentazione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato punto per punto perché entrambi i motivi di ricorso fossero insostenibili. 
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che le censure sollevate erano mere doglianze di fatto. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove (fatture, mancate registrazioni) già ampiamente e correttamente esaminate dai giudici di merito. La Cassazione, tuttavia, è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rifare il processo o offrire una lettura alternativa dei fatti. Le critiche erano generiche, riproduttive di argomenti già disattesi e prive di specifici riferimenti a travisamenti della prova.
Relativamente al secondo motivo, quello sulla prescrizione, i giudici lo hanno definito manifestamente infondato. Il reato era stato commesso il 30 settembre 2014 (data di presentazione della dichiarazione infedele). La sentenza d’appello è stata emessa il 30 aprile 2024, quindi entro il termine di prescrizione decennale. La Corte ha poi richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000): in caso di ricorso inammissibile, il tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza impugnata e la decisione della Cassazione non rileva ai fini della prescrizione. In altre parole, presentare un ricorso destinato all’inammissibilità non ‘congela’ utilmente il tempo per far maturare la prescrizione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. Primo: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le doglianze devono riguardare violazioni di legge o vizi logici evidenti della motivazione, non un semplice dissenso sulla valutazione delle prove. Secondo: la presentazione di un ricorso palesemente inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma comporta la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, e soprattutto non permette di guadagnare tempo per la prescrizione. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solide argomentazioni giuridiche, altrimenti si risolvono in una perdita di tempo e risorse, con conseguenze negative per il ricorrente.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano mere doglianze di fatto, che chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate correttamente dai giudici di merito. Tale attività non è consentita nel giudizio di legittimità.
Come viene calcolata la prescrizione in caso di ricorso inammissibile?
Secondo un principio consolidato della giurisprudenza, il tempo che trascorre dalla data della sentenza impugnata fino alla decisione della Cassazione non viene conteggiato ai fini della prescrizione se il ricorso viene dichiarato inammissibile. Pertanto, presentare un ricorso infondato non aiuta a far estinguere il reato.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna per dichiarazione infedele?
La condanna si è basata su prove univoche e pienamente utilizzabili, quali le fatture emesse dal fornitore, la mancata registrazione contabile delle stesse da parte dell’imputato e le constatazioni effettuate presso i depositi fiscali dei prodotti energetici commercializzati, che hanno confermato l’enorme entità dell’imponibile non dichiarato e dell’IVA evasa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8975  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all’art. 4 d.P.R. n. 7 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violaz di legge e vizio di motivazione con riguardo al difetto di prova degli elementi costitutivi d sotto il profilo oggettivo e soggettivo (primo motivo), nonché violazione di legge e v motivazione relativamente al mancato rilievo della prescrizione (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodut deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigur rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me nonché in parte anche riferite a violazioni di legge deducibili e non dette in appello, posto sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché: a) gli accertamenti effettuati siano pienamente utilizzabili ed univoci, in quanto costituiti dalle fatture emesse dal fornitor mancata registrazione RAGIONE_SOCIALE stesse, e dalle constatazioni presso i depositi fiscali dei pr energetici commerciati; b) il superamento RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità (questione non posta giudizio di appello) sia certamente avvenuto, stanti l’entità dell’imponibile non registra 33.954.448, 153 euro, e dell’IVA evasa, pari 7.130.434,00 euro (cfr., in particolare, pag. 4 sentenza impugnata); c) il dolo sia sussistente, in particolare in ragione della del tutto p annotazione degli elementi attivi;
Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la data di commissione del reato è correttamente individuata in quella di presentazione del dichiarazione infedele, ossia il 30 settembre 2014, quindi, meno di dieci anni prima de pronuncia della sentenza impugnata, emessa iI30 aprile 2024, e che il decorso del tempo successivo, fino alla pronuncia della Corte di cassazione, non rileva ai fini della prescrizi caso di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate con il ricorso (cfr., per tutte, Sez. U, n 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.