Ricorso inammissibile: la Cassazione e la pena minima
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, specialmente quando le doglianze si concentrano su aspetti già ampiamente discussi e decisi nei gradi di merito. Questo caso, riguardante una condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale, evidenzia i limiti dell’impugnazione di legittimità e ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale riguardo la propria identità e qualità personali. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso in Cassazione e l’Eccessività della Pena
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione della legge penale e sulla contraddittorietà della motivazione riguardo all’eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena sproporzionata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente tale impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni distinte ma concorrenti.
La Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo presentato non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già sollevate dinanzi alla Corte d’Appello. La Corte territoriale le aveva già puntualmente analizzate e respinte, evidenziando peraltro un errore di fondo nell’argomentazione difensiva: le circostanze attenuanti generiche erano, in realtà, già state concesse dal giudice di primo grado.
L’Infondatezza della Censura sul Trattamento Sanzionatorio
In secondo luogo, la Cassazione ha qualificato il ricorso come manifestamente infondato. L’onere motivazionale del giudice riguardo alla dosimetria della pena era stato pienamente soddisfatto. La Corte d’Appello aveva infatti specificato che la sanzione era già stata contenuta “entro il limite edittale minimo”. Di conseguenza, lamentare un’eccessività della pena quando questa è già fissata al livello più basso previsto dalla legge è una censura priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e istruttiva. Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già esaminate e rigettate in appello. È necessario, invece, individuare vizi di legittimità specifici, come una violazione di legge o un difetto di motivazione manifesto e illogico, che non si risolva in una semplice richiesta di nuova valutazione dei fatti.
In questo caso, il ricorso mancava di entrambi i presupposti. Era ripetitivo, perché non introduceva nuovi profili di diritto rispetto all’appello, ed era manifestamente infondato, perché criticava una decisione di merito (la quantificazione della pena) che non solo era motivata, ma si era già attestata sul livello più favorevole possibile per l’imputato, ovvero il minimo edittale. La Corte sottolinea che, una volta che la pena è al minimo, ogni discussione sulla sua presunta eccessività perde di significato.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere mirato e tecnicamente fondato. Le impugnazioni presentate con il solo scopo di ritentare una valutazione di merito già preclusa sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito: non si può abusare dello strumento del ricorso per Cassazione, soprattutto quando le decisioni dei giudici di merito sono logiche, coerenti e rispettose dei limiti di legge, come nel caso di una pena fissata al minimo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza sollevare nuove questioni di diritto, oppure quando è manifestamente infondato, come nel caso in cui si contesti una decisione già di per sé favorevole al ricorrente.
È possibile contestare una pena se è già stata fissata al minimo previsto dalla legge?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, una volta che la pena è stata contenuta nel limite edittale minimo, la contestazione sulla sua presunta eccessività è manifestamente infondata, poiché il giudice ha già applicato il trattamento più mite consentito dalla norma.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo di ricorso non fa altro che ripetere in modo letterale e acritico le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza introdurre nuovi profili giuridici o critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Questa pratica conduce all’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Napoli che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la qual ricorrente era stato condannato per il delitto di falsa attestazione o dichia un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente den l’inosservanza della legge penale e la contraddittorietà ed illogicità della moti in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando in partico mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, in primo lu indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reitera di quelli già dedotti in appello e puntualmente analizzati dalla corte di meri nello specifico, aveva evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fos già state concesse all’imputato dal giudice di prime cure e, in secondo manifestamente infondato in quanto l’onere argomentativo del giudice è st adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento al fatto che la dosime sanzionatoria era già stata contenuta entro il limite edittale minimo (si particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.