Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rivede la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non si può presentare ricorso in sede di legittimità per contestare semplicemente l’entità della pena, se questa è stata decisa con una motivazione logica e adeguata. L’esito, in questi casi, è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Al condannato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata e alla recidiva.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: la presunta inadeguatezza del trattamento sanzionatorio. In altre parole, secondo la difesa, la pena inflitta era eccessiva e la motivazione dei giudici d’appello non era congrua.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo presentato dall’imputato non era tra quelli che la legge consente di esaminare in sede di legittimità.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le scelte discrezionali dei giudici di merito, come la quantificazione della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione né illogica né carente. La scelta di non applicare la pena nel minimo edittale era stata chiaramente giustificata sulla base di due elementi:
1. I precedenti penali dell’imputato: La presenza di condanne passate è un fattore che legittima il giudice ad applicare una pena più severa.
2. La valorizzazione della confessione: L’apporto confessorio, sebbene non decisivo, era stato comunque preso in considerazione e adeguatamente bilanciato attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Poiché la motivazione era presente, logica e basata su elementi concreti, la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena diventava insindacabile in Cassazione. Contestare tale scelta si traduce, quindi, in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un’aperta contraddizione nella motivazione. Tentare di ottenere una semplice “riduzione di pena” senza indicare un vizio legale specifico è una strategia destinata al fallimento. La valutazione della congruità della pena è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali, se motivano in modo adeguato il loro percorso decisionale, rendono la loro scelta inattaccabile in sede di legittimità.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione l’entità di una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è basata su una motivazione sufficiente e non illogica. La Cassazione non riesamina nel merito la congruità della pena, ma valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non entra nel vivo della questione ma si limita a respingerlo, confermando di fatto la decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14203 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 10 dicembre 2020 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta vizio di motivazione circa la congruità del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che il discostamento della pena dal minimo edittale è giustificato dai precedenti penali gravanti in capo all’imputato e l’apporto confessorio fornito dallo stesso, seppure non decisivo, è stato adeguatamente valorizzato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.