Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti al Controllo sulla Pena
Quando un appello viene definito ricorso inammissibile dalla Corte di Cassazione, significa che l’istanza non supera il primo vaglio di ammissibilità, senza che i giudici entrino nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, ribadendo i confini del proprio sindacato sulle decisioni dei giudici di merito, specialmente riguardo la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava principalmente due aspetti della decisione: la quantificazione della pena inflitta e il trattamento della recidiva. Sostanzialmente, il ricorrente non condivideva le valutazioni operate dal giudice di secondo grado, ritenendole ingiuste o sproporzionate.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7066/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici di legittimità hanno qualificato le critiche del ricorrente come una ‘generica censura’ rivolta all’esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito. In altre parole, l’appello non evidenziava una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a esprimere un dissenso sulla valutazione del giudice, un’operazione che non può essere riesaminata in sede di Cassazione.
Le Motivazioni: Il Corretto Esercizio del Potere Discrezionale
La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. Un punto cruciale della motivazione riguarda la gestione della recidiva. La sentenza impugnata aveva infatti neutralizzato gli effetti della recidiva, considerandola equivalente alle attenuanti generiche. Questa operazione di bilanciamento tra circostanze aggravanti (la recidiva) e attenuanti è una tipica espressione del potere valutativo del giudice. Poiché tale valutazione è stata compiuta in modo logico e conforme alla legge, non vi era spazio per un intervento della Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su motivi specifici e legali, non su una generica insoddisfazione per l’esito del processo. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve identificare precisi errori di diritto o vizi di motivazione, altrimenti il ricorso sarà destinato all’inammissibilità. La decisione comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni infondate o puramente dilatorie.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni relative alla determinazione della pena e all’applicazione della recidiva sono state ritenute una critica generica ai poteri discrezionali del giudice di merito, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Cosa significa che la recidiva è stata giudicata equivalente alle attenuanti generiche?
Significa che il giudice ha effettuato un bilanciamento tra la circostanza aggravante della recidiva e le circostanze attenuanti generiche, concludendo che si elidono a vicenda. Di conseguenza, la recidiva non ha comportato un aumento della pena.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7066  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla determinazione della pena e alla applicaz recidiva costituisce generica censura all’esercizio dei poteri discrezionali demandati merito correttamente esercitati in relazione al concreto annullamento degli effetti dalla equivalenza con le attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024