Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Discrezionalità del Giudice
Quando una sentenza di condanna viene emessa, una delle contestazioni più comuni riguarda l’entità della pena. Tuttavia, non sempre questa doglianza può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza per chi tenta di ottenere in Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali di contestazione erano due. In primo luogo, il ricorrente lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che non fossero state concesse le attenuanti generiche. In secondo luogo, denunciava una presunta violazione di norme procedurali relative alla costituzione delle parti civili nel processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni nette e consolidate nella giurisprudenza di legittimità, che tracciano una linea di demarcazione chiara tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Il primo motivo di ricorso, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, così come la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti, rientra nella sfera di potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche, specificando che “in considerazione delle modalità del fatto, della personalità dell’imputato nonché del grado di offensività della vicenda non si ravvisano profili utili per la concessione delle attenuanti generiche”. Poiché la motivazione era logica e coerente, la Cassazione non ha potuto sindacarla, in quanto il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni: la Manifesta Infondatezza del Vizio Procedurale
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente denunciava un vizio nella costituzione delle parti, ma la Corte ha rilevato che tale affermazione era smentita direttamente dagli atti processuali. La stessa motivazione della Corte d’Appello attestava che non vi era stato alcun vizio e che, anzi, la difesa era stata messa nelle condizioni di replicare alla costituzione della parte civile. Un ricorso inammissibile è l’esito inevitabile quando le censure si basano su affermazioni non supportate dalle evidenze processuali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, chiarisce che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione della pena. È necessario individuare specifici vizi di legge o difetti di motivazione manifestamente illogici. In secondo luogo, viene ribadita la centralità della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena: se la sua decisione è supportata da una motivazione adeguata e non contraddittoria, essa è insindacabile in sede di legittimità. Infine, l’esito del caso sottolinea l’importanza di fondare le proprie doglianze su elementi concreti e verificabili presenti negli atti del processo, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Di norma no. La determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. È possibile contestarla in Cassazione solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o viola specifiche disposizioni di legge, ma non per chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che l’impugnazione presenta vizi tali da impedirne l’esame nel merito. In questo caso, i motivi erano inammissibili perché uno contestava una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, e l’altro si basava su affermazioni smentite dagli atti processuali.
Perché nel caso di specie non sono state concesse le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello, con decisione confermata dalla Cassazione, ha negato le attenuanti generiche dopo aver valutato le modalità del fatto, la personalità dell’imputato e il grado di offensività della vicenda, concludendo che non vi erano elementi favorevoli tali da giustificare una riduzione della pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4474  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dall legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rient nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( si ve particolare pag. 4 della sentenza impugnata) infatb la corte d’Appello ha specificato che ” considerazione delle modalità del fatto, della personalità dell’imputato nonché del grado d offensività della vicenda non si ravvisano profili utili per la concessione delle atten generiche”;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta da pag. 3 della motivazion corte d’Appello ove si attesta che alcun vizio sussisteva nell’ attività di costituzione delle che peraltro la difesa veniva posta nelle condizioni di controdedurre in ordine alla costituzione parte civile;
Rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Il Consiglier Estensore
Il Presidente