Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1591 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/06/1993
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti del ricorrente, in relazione ai reat ascrittigli, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa, riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche.
Considerato che i motivi dedotti (violazione degli artt. 192, 533, comma 1, 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – primo motivo; erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, dell’art. 546, lett. e) cod. proc. pen. mancanza di motivazione sul calcolo della pena base – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, con corrett argomenti, non scanditi peraltro da osservazioni specifiche (cfr. p. 4 e ss.), nonché in quanto relativi al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e logica motivazione (cfr. p. 10).
Rilevato, quanto al primo motivo, che questo contesta anche un asserito travisamento della prova, non consentito trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438), vizio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Reputato che, comunque, il ricorrente quanto al secondo motivo di ricorso, prospetta la pena come illegale, senza considerare l’evenienza che il giudice di primo grado possa essere partito da una pena superiore, sia pure di poco, al minimo edittale, scelta che non comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, un obbligo di motivazione particolarmente stringente (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278, quest’ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente