Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non possa trovare accoglimento presso la Corte di Cassazione, soprattutto quando le censure riguardano la valutazione discrezionale del giudice sulla pena. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati in materia di specificità dei motivi di ricorso e di motivazione della sentenza.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’appello si concentrava, dunque, su aspetti legati alla discrezionalità del giudice nel quantificare la pena e nel valutare gli elementi a favore dell’imputato.
Il Principio di Diritto: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il motivo principale risiede nella mancanza di ‘concreta specificità’. I giudici di legittimità non sono chiamati a riesaminare nel merito le decisioni delle corti inferiori, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, il ricorrente non ha evidenziato vizi specifici, ma ha proposto una critica generica all’operato dei giudici di merito.
La Questione delle Attenuanti Generiche e della Dosimetria della Pena
L’ordinanza chiarisce due punti fondamentali. In primo luogo, per negare le circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi su elementi negativi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto o i precedenti penali dell’imputato, o sulla semplice assenza di elementi positivi di rilievo.
In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, l’imputato non può dolersi della motivazione sulla dosimetria della pena quando questa sia stata fissata nella misura del minimo edittale. Se il giudice ha già irrogato la sanzione più lieve possibile secondo la legge, ogni lamentela sulla presunta eccessività della pena o sulla carenza di motivazione in merito perde di fondamento.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale, motivando la loro decisione in modo congruo. La pena era stata determinata tenendo conto delle modalità e della gravità del fatto, nonché dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. Di fronte a una motivazione completa e logica, il ricorso, privo di argomentazioni specifiche che ne evidenziassero l’illogicità o la violazione di legge, non poteva che essere respinto. La genericità dei motivi ha trasformato il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima precisione, individuando specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Le critiche generiche alla valutazione discrezionale del giudice, specialmente in materia di pena e attenuanti, sono destinate all’insuccesso e comportano unicamente un aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di ‘concreta specificità’. Le critiche mosse alla sentenza impugnata erano generiche e non individuavano specifici vizi di legittimità, ma si limitavano a contestare la valutazione discrezionale dei giudici di merito.
Può un imputato lamentarsi della motivazione sulla pena se gli è stato applicato il minimo edittale?
No. Secondo l’ordinanza, l’imputato non può dolersi dell’omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale, ovvero la pena più bassa prevista dalla legge per quel reato.
Cosa deve fare il giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Per motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come la gravità del fatto o i precedenti penali) o all’assenza di elementi positivi rilevanti, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 67 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 67 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 20/05/1986
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita loro, esplicitando le ragioni del loro convincimento alla luce delle modalità e della gravità del fatto addebitato e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
che, quanto alla dosimetria della pena, l’imputato ric:COGNOME non può evidentemente dolersi dell’omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio laddove sia stata irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.