Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 24/09/1993
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 15/5/2024 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 5/6/2019 dal Giudice per le indagini preliminari
del locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, negate nonostante gli argomenti offerti dalla difesa, e quanto al complessivo trattamento sanzionatorio.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata
– pronunciandosi sulle questioni qui riproposte – ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che le circostanze attenuanti generiche – richieste in ragione del “corretto comportamento processuale dell’imputato, che ha
ammesso il fatto contestato” – sono state negate sul presupposto che la confessione era stata resa di fronte ad inconfutabili elementi di colpevolezza, così da non poter costituire espressione di un sincero ravvedimento. Le stesse circostanze attenuanti, peraltro, non erano state sostenute da ulteriori argomenti positivi.
Rilevato, inoltre, che la sentenza risulta adeguatamente motivata con riguardo alla pena irrogata, che i Giudici del merito hanno individuato in misura non di molto superiore al minimo edittale, specie in ragione del quantitativo di marijuana sequestrata, idoneo a produrre 1291 dosi medie singole.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
twinSTITATA
Congigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME
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