Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena
L’ordinanza n. 15304 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un appello viene considerato un ricorso inammissibile, soprattutto se le critiche mosse alla sentenza di secondo grado riguardano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. In questo caso, due imputate, condannate per tentato furto aggravato, hanno visto il loro ricorso respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, poiché le loro doglianze erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due donne per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, confermata dalla Corte di Appello di Roma. Insoddisfatte della decisione, le imputate hanno deciso di presentare un unico ricorso per Cassazione, affidandosi a un comune difensore. L’oggetto della loro contestazione non riguardava la sussistenza del reato, ma si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivo.
I Motivi del Ricorso: Una Critica al Trattamento Punitivo
L’unico motivo di appello verteva sul trattamento punitivo e sull’applicazione dell’articolo 99 del codice penale, che disciplina la recidiva. Le ricorrenti lamentavano, in sostanza, una severità ingiustificata da parte del giudice di merito nel quantificare la pena. Tuttavia, come vedremo, questo tipo di critica ha dei limiti molto stretti quando viene presentata davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso dichiarandolo inammissibile sulla base di tre ragioni fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come le censure proposte fossero meramente riproduttive di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Infine, la Corte ha definito il ricorso ‘manifestamente infondato’.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la ‘graduazione della pena’ rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo ha l’obbligo di motivare la sua decisione, spiegando perché ha applicato una determinata sanzione. Una volta che tale motivazione è stata fornita e non risulta palesemente illogica o contraddittoria, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse giustificato ‘in maniera adeguata’ la propria decisione sulla pena, rendendo la doglianza delle ricorrenti un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione sul merito della questione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione presentato alla Corte di Cassazione deve contenere censure specifiche contro la logica giuridica della sentenza di appello, e non limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La discrezionalità del giudice di merito sulla quantificazione della pena è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione adeguata. La decisione si conclude, come da prassi in questi casi, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, a monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, non era scandito da una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata ed era manifestamente infondato.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa da un giudice?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione se il giudice ha fornito una giustificazione adeguata, come avvenuto in questo caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per le ricorrenti a seguito della decisione?
Sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, le imputate NOME e COGNOME NOME, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo del comune ricorso, che si duole del trattamento punitivo e dell’applicazione dell’art. 99 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024