Ricorso Inammissibile: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena è Insindacabile?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di questo strumento, specialmente quando si contesta la misura della pena. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, confermando che la valutazione del giudice sulla concessione delle attenuanti, se ben motivata, non può essere messa in discussione basandosi su una diversa interpretazione dei fatti. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo, già condannato in primo grado e in appello per i reati di evasione e furto. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato integralmente la sentenza di condanna. L’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nello specifico, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la pena inflitta fosse ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e basato su una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che il giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello, aveva fornito una motivazione logica e congrua per la sua decisione. La scelta di non concedere le attenuanti generiche e di confermare la pena non era stata arbitraria, ma si basava su elementi concreti e specifici. In particolare, i giudici avevano tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato e del fatto che avesse commesso più episodi di evasione. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente l’esercizio del potere discrezionale del giudice nel determinare una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità del reo. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione coerente. Proporre una diversa lettura dei fatti, come ha tentato di fare il ricorrente, non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi giuridici concreti (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non su un semplice disaccordo con la valutazione del giudice. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche negative per chi lo propone. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, se esercitata con una motivazione logica e aderente ai fatti processuali (come i precedenti penali), è insindacabile in sede di legittimità. Pertanto, prima di intraprendere la strada del ricorso in Cassazione, è cruciale una valutazione attenta dei suoi presupposti legali, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione congrua e logica. La valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice e non può essere riesaminata in Cassazione sulla base di una diversa interpretazione dei fatti, come i precedenti penali dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è manifestamente infondato?
Significa che il ricorso è palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico e che la sua inconsistenza è così evidente da non richiedere un esame approfondito. È un vizio che porta alla dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente, oltre a vedere confermata la sentenza impugnata, è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di un ricorso manifestamente infondato), viene anche condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c ne ha confermato la condanna per i delitti di evasione a furto a lui ascritti;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente i ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione congrua ordine alla conferma anche delle pene inflitte, indicando gli elementi (in particolare, i num precedenti penali dell’imputato, oltre che la commissione di più fatti di evasione) che ha pos sostegno dell’esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024