Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Generica o Infondata
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma non tutte le impugnazioni superano il vaglio preliminare della Corte. Un ricorso inammissibile viene respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei criteri di rigore applicati e delle conseguenze economiche di un’impugnazione presentata senza i dovuti requisiti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato, poiché la Corte ha prontamente rilevato vizi procedurali tali da impedire un esame approfondito dei motivi.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione di un’impugnazione: la non manifesta infondatezza e la specificità dei motivi. Vediamo nel dettaglio come questi principi sono stati applicati al caso di specie.
Primo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha infatti rilevato che la tesi difensiva si poneva in diretto contrasto con un consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20989 del 2024). Le Sezioni Unite rappresentano il massimo organo nomofilattico, con il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Discostarsi dai loro orientamenti senza fornire argomentazioni nuove e persuasive rende un ricorso estremamente debole e, come in questo caso, destinato a una declaratoria di inammissibilità.
Secondo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto “generico e meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorrente non ha sollevato una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza spiegare perché la valutazione del giudice di secondo grado fosse errata. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un motivo generico non assolve a questa funzione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono cristalline: un ricorso per essere ammissibile deve superare una soglia minima di serietà e specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza precedente. È necessario individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice e argomentare in modo convincente, confrontandosi specificamente con la motivazione della decisione che si intende impugnare.
Inoltre, la Corte ha sottolineato la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Poiché i vizi del ricorso erano evidenti (contrasto con le Sezioni Unite e genericità), non si poteva ritenere che l’impugnazione fosse stata proposta in buona fede. Questa valutazione è cruciale, perché giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge. La condanna non è solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione in commento ribadisce un importante monito per i litiganti e i loro difensori. L’accesso alla Corte di Cassazione è un diritto, ma deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro: comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e l’addebito di costi significativi. La condanna alla Cassa delle ammende non è automatica, ma scatta quando l’inammissibilità è dovuta a una colpa evidente. Pertanto, prima di intraprendere la via dell’impugnazione di legittimità, è fondamentale una valutazione approfondita circa la reale fondatezza e specificità dei motivi, per evitare di incorrere in un’inevitabile sconfitta processuale e in sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era manifestamente infondato, scontrandosi con un principio di diritto delle Sezioni Unite, e il secondo motivo era generico, limitandosi a riproporre questioni già respinte dalla Corte d’Appello senza una critica specifica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la Corte ha ritenuto che l’impugnazione sia stata proposta con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non introduce nuove e specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo moti manifestamente infondato, stante il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20989 de 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175, da cui il Collegio non intende discostarsi; ii) secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 3.2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.