Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del Tribunale per il riesame di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità GLYPH del ricorso.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso insistendo specialmente sul tema delle esigenze cautelari.
1.11 Tribunale per il riesame di Lecce, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 31 gennaio – 31 marzo 2024 ha confermato il provvedimento cop il quale il G.i.p. del Tribunale di Brindisi il 14 dicembre 2023, per quanto in questa sede rileva, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a NOME COGNOME, il quale è indagato per più violazioni dell’art. 73 commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (lett. H e M del capo alfa ed inoltre capi delta, epsilon e zeta dell’editto), dal 21 luglio al 2 settembre 2021.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
Si richiama la questione, già posta con il primo tra i motivi aggiunti depositati il 30 gennaio 2024 nel corso dell’udienza camerale, della denunciata nullità dell’ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione.
La risposta che si rinviene alle pp. 2 e ss. dell’ordinanza impugnata sarebbe erronea ed illegittima, siccome basata solo sula comparazione numerica tra il numero di pagine dell’ordinanza genetica (82) rispetto a quello della richiesta del P.M. (462). Richiamati, infatti, più precedenti di legittimità, si afferma che, al d là della tecnica di redazione dell’ordinanza cautelare, della originalità linguistica o grafica, della lunghezza, dell’eventuale uso della tecnica informatica del “copia e incolla” o meno, il provvedimento impositivo deve dimostrare la effettiva autonoma valutazione da parte del giudice, mentre nel caso di specie si sarebbe in Presenza di una «trattazione di gravità indiziaria relativa all’odierno ricorrente sostanzialmente sovrapponibile a quella operata dal Pubblico Ministero, con carenza totale di significativi indici di autonomia. Ciò emerge proprio dalla formulazione dei capi di incolpazione formulati a mescola con tutti relativi episodi» (così, testualmente, alla p. 3 del ricorso).
2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di vizio di motivazione.
Si richiama testualmente la questione, già posta con il secondo dei motivi nuovi (pp. 6-7), della ritenuta carenza di gravità indiziaria in relazione ai capi contestati sub lett. H e M del capo alfa e capi delta, epsilon e zeta dell’editto.
Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe confrontato con le critiche svolta dalla Difesa e si sarebbe limitato a richiamare in modo tautologico l’ordinanza del G.i.p., senza individuare gli elementi costitutivi dei reat
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contestati, nonostante la mancanza di prova diretta della disponibilità di droga da parte dell’indagato. Ed anche ove NOME COGNOME sia stato presente nei luoghi in cui si realizza un reato, l’agente sarebbe punibile soltanto ove abbia consapevolmente concorso con gli autori dello stesso, ciò di cui, però, non vi sarebbe prova in atti.
Il richiamo ad un “panetto” e ad un garage non sarebbero elementi sufficienti ad integrare la gravità indiziaria per quanto riguarda il capo alfa.
Per quanto attiene ai capi delta, epsilon e zeta, la gravità indiziaria sarebbe stata ritenuta solo sulla base dei risultati delle intercettazioni, senza sottoporre l stesse a valutazione critica, peraltro stimando negativamente l’essersi l’indagato avvalso della facoltà di non rispondere, ossia traendo illegittimamente dal concreto esercizio del diritto al silenzio elementi di responsabilità.
2.3. Tramite l’ultimo motivo il ricorrente censura violazione degli artt. 274275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
Richiamato il terzo dei motivi aggiunti (pp. 7-9), con cur si censurava la sussistenza delle esigenze cautelari, si critica la motivazione del provvedimento impugNOME, che sarebbe connotato da carenza di motivazione e da mancanza di confronto con le ragioni che erano state svolte dalla Difesa per sostenere la inattualità di alcuna esigenza cautelare, con specifico riferimento alla distanza nel tempo dei fatti, risalenti al 2021, al limitato tempo di osservazione, alla buona condotta tenuta medio tempore dall’indagato, che è stato ritenuto meritevole della messa alla prova e nei cui confronti il Tribunale di Lecce ha respinto una richiesta di applicazione di misura di prevenzione.
2.4. E’ stata domandata dalla Difesa il 7 maggio 2024 la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1.Quanto al primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., la questione, in effetti posta con i “motiv aggiunti” depositati in udienza, è stata affrontata dal Tribunale alle pp. 2-5 dell’ordinanza, dove si dà atto che il G.i.p. ha elaborato una propria autonoma valutazione, come si desume – anche, ma non soltanto – dalla diversa lunghezza di richiesta ed ordinanza. A tale ricostruzione il ricorrente si limita ad opporre, ma solo assertivamente, che, invece, si sarebbe in presenza di un provvedimento inautonomo, ma senza spiegare il perché dell’assunto.
1.2. Con riferimento al secondo motivo, in tema di gravità indiziaria, osserva il Collegio quanto segue. Il ricorrente, prima, richiama testualmente il contenuto dei motivi nuovi e, poi, muove vaghissime critiche all’ordinanza
impugnata, che assume essere aspecifica, mentre, a ben vedere, non connotata dal necessario approccio critico è l’impugnazione in esame, che si limita a vaghe affermazioni avversative (ad es., gli indizi non sussisterebbero o non sarebbero idonei; le intercettazioni non sarebbero state attentamente e criticamente valutate). L’ordinanza impugnata, per contro, dedica congrua e non illogica parte dell’apparato giustificativo (pp. 5-14) a spiegare il perché della gravità indiziari dei reati contestati.
1.3. In relazione, infine, al terzo motivo, sulle esigenza cautelari, il Tribunale, in realtà, ha dato correttamente atto (alla p. 2) degli argomenti svolti dalla Difesa ma li ha disattesi (alle pp. 14-15), sottolineando la gravità dei fatt (desunta da qualità e quantità di sostanza, circa 1 chilogrammo di cocaina e più di 5 kg di marijuana) ed inoltre la professionalità dimostrata, i contatti con ambienti criminali di sicuro spessore per il rifornimento, la disponibilità di luogh da usare come nascondiglio e anche due precedenti penali specifici dell’indagato.
1.4. L’impugnazione, insomma, complessivamente valutata, prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/06/2024.