Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare critiche puntuali e non generiche. Analizziamo questo caso per comprendere quali errori evitare per non vedere la propria impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. Una presunta carenza e illogicità della motivazione della sentenza di condanna, con la richiesta di assoluzione.
2. Una contestazione sulla congruità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare sia la sua colpevolezza sia l’entità della sanzione applicata nei gradi di merito precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la giustezza della pena), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo di ricorso fosse inammissibile, offrendo importanti lezioni pratiche.
Il Primo Motivo: Ripetitività e Mancanza di Critica Specifica
La Corte ha osservato che il primo motivo, relativo alla richiesta di assoluzione, non era ammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non aveva sviluppato una critica specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, ha ripetuto le sue difese senza spiegare perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni, ma una sede in cui si deve dimostrare un vizio specifico (di legge o di logica) della decisione precedente.
Il Secondo Motivo: La Genericità della Doglianza sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità. Il ricorrente si era limitato ad affermare che la pena fosse eccessiva, senza però argomentare il perché. Non ha indicato quali criteri di legge sarebbero stati violati o applicati in modo errato dal giudice. La Corte ha sottolineato che il giudice di primo grado aveva addirittura fissato la pena per il reato più grave nel minimo previsto dalla legge, applicando poi aumenti contenuti per gli altri reati contestati in continuazione. Una semplice affermazione di ‘eccessività’ non costituisce un motivo di ricorso valido se non è supportata da una critica ragionata e puntuale della decisione del giudice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, non una generica lamentela. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza contestata, evidenziandone i vizi logici o giuridici in modo puntuale. Riproporre le stesse difese già respinte o contestare la pena in modo vago sono strategie destinate al fallimento, con l’ulteriore conseguenza di una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché un motivo di ricorso che ripropone le stesse argomentazioni già respinte in appello viene dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo scopo è controllare la correttezza giuridica e la logicità della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti. È necessario formulare una critica specifica al ragionamento del giudice d’appello, non semplicemente ripetere le proprie tesi difensive.
Cosa significa che un motivo di ricorso sulla pena è ‘generico’?
Significa che si limita a definire la pena ‘eccessiva’ senza spiegare concretamente perché, ovvero senza indicare quali norme sulla determinazione della pena sarebbero state violate o applicate in modo illogico dal giudice. È una mera asserzione non supportata da argomentazioni critiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato a lui ascritto, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte evidenzia gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto attendibile il narrato di COGNOME NOME, che risulta riscontrato dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione alla congruità della pena inflitta, è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto a ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non indica le ragioni per le quali la pena sarebbe eccessiva, specie se si tien conto che il giudice di prime cure aveva già determinato la pena per il reato più grave nel minimo edittale, operando poi aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C) (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore