Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un ricorso inammissibile perché formulato in modo generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo dimostra chiaramente, sottolineando come la mancanza di un confronto diretto e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata renda l’atto del tutto inefficace. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi applicati e le lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, ha deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la propria responsabilità penale. L’appello si concentrava, in particolare, sulla condanna per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale e sulla gestione della continuazione con un’altra contravvenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: le ragioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un concetto fondamentale del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’appello era ‘palesemente generico’ su due fronti cruciali.
Genericità sulla Responsabilità Penale
In primo luogo, il ricorso si limitava a censurare in modo generico l’affermazione di responsabilità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Il ricorrente, tuttavia, non si è confrontato in alcun modo con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, in particolare riguardo al corretto ‘non assorbimento’ di tale condotta in quella più grave di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). In pratica, l’appello non spiegava perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento giuridico, ma si limitava a una contestazione vaga.
Genericità sulla Continuazione
In secondo luogo, anche il motivo relativo alla continuazione tra reati è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva applicato un aumento di pena minimo per la contravvenzione legata al reato principale. Il ricorso contestava questa parte senza una motivazione adeguata, violando ancora una volta il requisito della specificità. La Cassazione ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite (sentenza Pizzone) per ribadire che anche questo tipo di doglianza deve essere supportato da argomentazioni puntuali.
Le Conclusioni: l’importanza della specificità
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: un ricorso non può essere una semplice riproposizione di lamentele generiche. È necessario ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma si traduce anche in una condanna economica certa. La decisione della Corte serve da monito: la giustizia richiede precisione, e la superficialità negli atti processuali viene sanzionata.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘palesemente generico’, in quanto non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata dalla Corte d’Appello.
Quali erano i punti del ricorso giudicati generici dalla Corte?
La Corte ha identificato come generiche due parti del ricorso: la censura relativa alla responsabilità per il reato di cui all’art. 341-bis c.p. e il motivo sulla motivazione relativa alla continuazione applicata per una contravvenzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34089  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. e le sue ragioni, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine al corretto non assorbimento della condotta in quella di cui all’art. 337 cod. pen.;
Ritenuto che generico è il motivo sulla motivazione in ordine alla continuazione, in misura minima, applicata per la contravvenzione (v. Sez, U Pizzone, par. 10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025