Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso di bancarotta fraudolenta e le importanti lezioni procedurali che ne derivano.
Il Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Un imprenditore, già condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto provate sia la sottrazione di beni aziendali a danno dei creditori (bancarotta patrimoniale) sia la tenuta irregolare delle scritture contabili di una società cooperativa (bancarotta documentale).
L’imprenditore affida le sue speranze a un unico motivo di ricorso: la presunta omessa motivazione da parte dei giudici di merito riguardo all’elemento soggettivo del reato, ossia il dolo. In altre parole, sosteneva che la sentenza non avesse spiegato adeguatamente perché si dovesse ritenere che egli avesse agito con la precisa volontà di commettere i reati contestati.
I Motivi del Ricorso e la Loro Valutazione: Un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, bollando il ricorso come manifestamente inammissibile. La critica della Corte si è concentrata su un punto cruciale: la genericità dell’impugnazione.
La Critica alla Genericità dei Motivi
Secondo gli Ermellini, il ricorrente si era limitato a contestare in modo generico la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati. Non aveva mosso censure effettive e specifiche all’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte d’Appello. Invece di smontare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata, si era limitato a riproporre una tesi difensiva vaga, senza indicare dove e come i giudici di merito avessero sbagliato nel loro ragionamento.
L’Assenza di un Confronto con la Sentenza Impugnata
Un altro aspetto fatale per il ricorso è stata la mancata denuncia di un ‘travisamento della prova’, cioè l’unica via per contestare in sede di legittimità un errore di valutazione dei fatti. Inoltre, il ricorrente non si è confrontato con gli elementi specifici (indicati a pagina 6 e nelle pagine 7-8 della sentenza d’appello) che i giudici avevano utilizzato per dimostrare la sussistenza del dolo e della condotta distrattiva. In sostanza, il ricorso ha ignorato le fondamenta della decisione che intendeva attaccare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una generica lamentela. Deve, al contrario, individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue motivazioni. Poiché il ricorso in esame era del tutto carente sotto questo profilo, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Questa decisione comporta due conseguenze automatiche previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La prima è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La seconda, più afflittiva, è il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. La Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, giustificandola con la ‘colpa’ del ricorrente, ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione ‘evidentemente inammissibile’.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente avere torto o ragione nel merito; è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto nel rispetto dei rigorosi canoni procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di un annullamento della sentenza, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici. La specificità e il confronto puntuale con la decisione impugnata non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imprenditore non ha mosso censure specifiche contro l’iter argomentativo della sentenza d’appello, non ha denunciato un travisamento della prova e non si è confrontato con gli elementi concreti su cui i giudici di merito avevano fondato la sussistenza del dolo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a contestare la decisione in modo vago, senza individuare in modo specifico e puntuale i presunti errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l’omessa motivazione i ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolen documentale (in particolare, relativamente alla scritture della RAGIONE_SOCIALE alla sussistenza) nonché della condotta distrattiva – lungi dal muovere effettive censure all’ argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha contestato genericamente in questa sede di legittimità la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati senza denunciare il travisa della prova e senza confrontarsi con gli elementi in forza dei quali i Giudici di merito ha argomentato sia in relazione alla sussistenza del dolo della bancarotta documentale (indicandone gli elementi sintomatici; cfr. spec. p. 6 della sentenza impugnata) sia in ordine al fatto distr (cfr. spec. pp. 7-8; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.