Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di una Fuga Pericolosa
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare cosa accade quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, specialmente in un contesto di reati commessi alla guida. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per aver posto in essere una fuga pericolosa, caratterizzata da alta velocità e manovre azzardate.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva condannato un individuo per il comportamento tenuto alla guida di un veicolo. Nello specifico, gli era stata addebitata una “fuga pericolosa”, descritta come un episodio caratterizzato sia da un’andatura sostenuta sia da manovre che mettevano a repentaglio la sicurezza. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: valuta se il ricorso possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere discusso. In questo caso, la valutazione è stata negativa.
Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando un ricorso viene respinto per inammissibilità, come deterrente contro impugnazioni pretestuose o infondate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non dettagli i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali per cui un ricorso in Cassazione viene dichiarato tale. Un ricorso inammissibile può essere dovuto a vizi di forma, alla presentazione fuori termine, oppure, più frequentemente, alla proposizione di motivi non consentiti dalla legge. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non si possono contestare i fatti come accertati nei gradi precedenti, ma solo eventuali violazioni di legge o vizi di motivazione della sentenza impugnata. Evidentemente, in questo caso, i motivi addotti dal ricorrente sono stati ritenuti non idonei a superare questo filtro.
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale. Serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che le Corti superiori vengano sovraccaricate da ricorsi palesemente infondati che ritardano la conclusione dei processi e la certezza del diritto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Proporre un ricorso per Cassazione richiede motivi seri e fondati giuridicamente. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, non solo non si ottiene il risultato sperato, ma si va incontro a ulteriori conseguenze economiche. La sentenza della Corte d’Appello diventa così definitiva e il ricorrente, oltre a scontare la pena, deve sostenere i costi del suo tentativo infruttuoso di impugnazione. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile, il che significa che il ricorso non possedeva i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge per essere esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per “fuga pericolosa” nel contesto di questa ordinanza?
Si riferisce al comportamento dell’imputato, che si è dato alla fuga con un veicolo mantenendo un’andatura sostenuta ed effettuando manovre di guida pericolose, fatti che hanno originato la condanna iniziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21411 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/04/1999
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso
la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione
della responsabilità per il delitto ascrittogli, non avendo egli messo in pericolo l’incolumità degli agenti operanti e difettando l’elemento soggettivo, è teso a
sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatori estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di
doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la
Corte di appello ha evidenziato che l’imputato, con coscienza e volontà, aveva posto in essere una fuga pericolosa sia per l’andatura sostenuta che per le manovre effettuate alla guida della vettura);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025