Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 10 novembre 2017, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, nel vano autoradio di un’auto di proprietà del nonno, ma da lui
49
utilizzata, tredici bustine di marijuana e una di cocaina, destinate a fini d spaccio.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un primo ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancanza di motivazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Con secondo ricorso, a firma di altro difensore, ci si duole della violazione della disposizione incriminatrice, oltre che di vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, sul rilievo che la macchina nella quale era stato rinvenuto lo stupefacente era intestata al nonno dell’imputato e utilizzata da altri componenti della famiglia; cosicché il ricorrente non era consapevole della presenza del materiale sequestrato, anche perché occultatovi a sua insaputa. Si era utilizzata contro il ricorrente la sua dichiarazione spontanea, secondo cui egli era l’utilizzatore della macchina parcheggiata nelle vicinanze di una RAGIONE_SOCIALE, ma non si era accertata un’attività di cessione, perché l’imputato era stato visto mentre giocava a carte con amici. Né sarebbe sufficiente la motivazione della sentenza circa la pretesa inverosimiglianza in ordine alla circostanza che il nonno non si fosse fatto avanti per rivendicare il possesso dello stupefacente, per scagionare il nipote.
In secondo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena, pur a fronte di un quantitativo modesto di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ricorso è inammissibile, per genericità. La difesa si limita a richiamare l’art. 129 cod. proc. pen., senza alcun riferimento a qualsivoglia elemento che sarebbe stato trascurato dai giudici di merito in relazione alla possibile applicazione di tale disposizione.
Anche il secondo ricorso è inammissibile, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
2 GLYPH
Limitandosi alla mera reiterazione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello, la difesa non riesce a contrastare sul piano logico la valenza probatoria della dichiarazione spontanea resa dall’imputato, secondo cui era lui e non il nonno l’utilizzatcre dell’autovettura parcheggiata nelle vicinanze del luogo ove si trovava, restando del tutto congetturale l’ipotesi secondo cui lo stupefacente sarebbe stato occultato nel vano autoradio della macchina da terzi a sua insaputa. Del pari evidente risulta, secondo la conforme corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado, la destinazione dello stupefacente allo spaccio, per le modalità del suo occultamento e la sua suddivisione in dosi.
Deve ritenersi del tutto logica e coerente la conforme valutazione delle due sentenze di merito circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non emergendo elementi positivi di giudizio, e circa il trattamento sanzionatorio, determinato in misura assai modesta, in quanto prossima al minimo edittale.
I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2024.