Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 24/08/1978
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto che la sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato sarebbe stata destinata a uso meramente personale, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di argomentazioni già proposte in sede di appello e disattese con motivazione non illogica.
Va osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato – mediante il richiamo alla sentenza di primo grado – in ordine all’incompatibilità tra il quantitativo di sostanza sequestrata (g 161,44 di cocaina) e l’uso personale, attesa la deperibilità della sostanza medesima nonché il dato delle scarse capacità reddituali dell’imputato, tali da escludere una semplice operazione di acquisto finalizzata a uso personale.
Il secondo motivo, inerente alla mancata qualificazione del fatto ascritto lo sotto la specie prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup. è pure meramente reiterativo di censura già spiegata di fronte al giudice d’appello; il quale l’ha congruamente rigettata sulla base dell’ingente quantitativo di sostanza sequestrata.
Rilevando che il ricorrente ha fatto riferimento, in ordine alla valutazione della rilevanza del dato ponderale, al precedente espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149, da ritenersi peraltro smentito nelle proprie conclusioni dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284319).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 marzo 2025