Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta a un terzo grado di giudizio
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso in sede di legittimità e le ragioni che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda tre persone condannate per reati contro il patrimonio, il cui tentativo di ottenere un annullamento della sentenza si è scontrato con i rigidi paletti procedurali che governano il giudizio della Suprema Corte, in particolare quando ci si trova di fronte a una “doppia conforme”.
I Fatti del Processo
Tre individui sono stati condannati in primo grado dal Tribunale e, successivamente, la loro condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello. Le accuse riguardavano i reati di invasione di terreni o edifici in concorso (artt. 110 e 633 c.p.) e il deturpamento di cose altrui (art. 639 bis c.p.).
Non arrendendosi alla doppia condanna, i tre imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta violazione di legge e sull’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’affermazione della loro responsabilità, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi, rilevando che erano “perfettamente sovrapponibili”, e li ha dichiarati inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni degli imputati non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, i ricorrenti non hanno introdotto nuovi profili di illegittimità, ma hanno semplicemente riproposto le stesse lamentele, sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa su principi cardine della procedura penale.
Innanzitutto, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una “rivalutazione delle fonti probatorie” è un’operazione estranea al sindacato di legittimità e conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato il concetto di “doppia conforme”. Quando due sentenze di merito (primo grado e appello) giungono alla stessa conclusione, la possibilità di contestare la valutazione delle prove in Cassazione si restringe ulteriormente. Un vizio come il “travisamento della prova” può essere dedotto solo in casi eccezionali: quando il giudice d’appello ha basato la sua decisione su prove non esaminate dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici sono incorsi nello stesso, macroscopico errore di valutazione. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che si fossero verificate tali evenienze.
Le Conclusioni
La conseguenza di questa decisione è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito; è necessario individuare vizi specifici di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) che non si risolvano in una mera richiesta di riconsiderare i fatti. In assenza di tali vizi, specialmente di fronte a una “doppia conforme”, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un ulteriore aggravio di spese per l’imputato.
Per quale motivo un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti o se chiede alla Corte una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa “doppia conforme” nel contesto processuale?
Si ha una “doppia conforme” quando la sentenza della Corte d’Appello conferma integralmente la decisione del Tribunale di primo grado. Questa circostanza rende più difficile contestare la valutazione dei fatti in Cassazione, poiché si presume che due giudici diversi abbiano già esaminato e concordato sulla ricostruzione della vicenda.
Quali sono state le conseguenze pratiche per i ricorrenti in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45803 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45803 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 10/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo in data 28/6/2021, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto cli cui agli artt. 11 633, 639 bis cod. pen.;
ritenuto che con i ricorsi, perfettamente sovrapponibili, si propongono motivi quali la violazione di legge e l’omessa motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, in particolare con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pagg. 3 della sentenza impugnata), oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.N11.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presidente