Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai motivi di impugnazione. La sentenza in commento, la n. 12169/2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando si limita a riproporre argomenti già valutati, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso di reati legati agli stupefacenti, confermando la condanna.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello.
La Corte d’Appello di Bari, riesaminando il caso, confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole e confermando la pena inflitta. Si è così creata una situazione di cosiddetta ‘doppia conforme’, dove due gradi di giudizio di merito sono giunti alla medesima conclusione.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomenti:
1. Vizio di motivazione: Lamentava una mancanza o manifesta illogicità nella motivazione che affermava la sua responsabilità penale.
2. Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve: Contestava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata del ‘fatto di lieve entità’, prevista dal comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, e criticava la pena inflitta.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare le fondamenta della sua condanna e di ridimensionarne la gravità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione della Corte si articola su principi procedurali e sostanziali consolidati.
In primo luogo, viene richiamato il principio della ‘doppia conforme’. Secondo la giurisprudenza costante, quando le sentenze di primo e secondo grado giungono a conclusioni identiche, le loro motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico e inscindibile corpo argomentativo. Di conseguenza, il ricorrente in Cassazione ha l’onere di confrontarsi criticamente con l’intero percorso logico-giuridico tracciato dai giudici di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e respinte sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la motivazione della sentenza impugnata. Questo ha reso il ricorso generico e reiterativo.
Per quanto riguarda la richiesta di derubricazione a ‘fatto di lieve entità’, la Corte ha sottolineato che tale ipotesi può essere riconosciuta solo in casi di minima offensività della condotta. Questa valutazione si basa su dati qualitativi e quantitativi. Se anche uno solo degli indici previsti dalla legge (come la quantità o qualità della sostanza) risulta ‘negativamente assorbente’, ovvero particolarmente grave, ogni altra considerazione perde di rilevanza. Anche su questo punto, il ricorso è stato ritenuto aspecifico.
Infine, riguardo al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ribadito che la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, eventualità non riscontrata nel caso in esame, dato che la pena era stata fissata all’interno della media edittale.
Le Conclusioni: La Decisione Finale
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve demolire logicamente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico, in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘doppia conforme’ e quale importanza ha avuto in questo caso?
‘Doppia conforme’ si ha quando la Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale. In tal caso, le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda. L’importanza è che il ricorrente in Cassazione deve contestare in modo specifico l’intera struttura argomentativa risultante dalle due sentenze conformi.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi di reato lieve (art. 73 comma 5)?
La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso su questo punto fosse aspecifico. Ha inoltre ribadito che l’ipotesi lieve richiede una minima offensività della condotta, valutata su parametri qualitativi e quantitativi. Se anche solo uno di questi parametri è negativo in modo assorbente, la richiesta non può essere accolta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CIMMINO
che ha concluso chiedendo -GLYPH .4 02 `A –
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bari con la gravata sentenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in data 2 marzo 2018, appellata da COGNOME NOME con cui quest’ultimo era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli (art. 73 comma 4 DPR n. 309/1990) e condannato alla pena di giustizia.
Avverso tale decisone ricorre il COGNOME, lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità nonché in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 7 comma 5 DPR n. 309/1990 ed alla pena in concreto inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto ad entrambi i motivi di ricorso, premesso che trattandosi nella specie di cd. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse vicendevolmente secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, in base al principio per cui “il giudice di legittimità, ai fini della valuta della congruità della motivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile” (sez. 2 n. 11220 del 13.11.1997, Rv. 209145; in conformità fra le numerose altre Sez. 5 n. 14022 del 12.01.2017, Rv. 266617). GLYPH Ed invero la stessa sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado, dando atto “del percorso argomentativo seguito dal primo giudice” e gli argomenti ivi svolti. A fronte di ciò il ricorso reitera e riprod profili di censura ed argomentazioni già vagliate dai giudici di merito e la auspicata derubricazione nella ipotesi lieve non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, risultando
il motivo aspecifico. Va peraltro ribadito come l’ipotesi liev possa essere riconosciuto «in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con l conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
4 Quanto infine al trattamento sanzionatorio va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri d cui all’art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l’autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico giuridici e idonea a dare conto del decisum. La pena in concreto irrogata è peraltro contenuta nella media edittale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5 Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 c.p.p. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione
pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme al diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende