Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45499 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 04/04/1955 NOME COGNOME nato a POGGIO RUSCO il 14/04/1967
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato, nei soli confronti di NOME e di NOME ed assolvendo altra imputata, la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del al Gf..N MA to 247 n , che aveva ritenuto le stesse responsabili del reato di tentato furto in appartamento, in concorso tra di loro e ritenuta la recidiva specifica quanto alla COGNOME e la recidiva reiterata specifica quanto alla COGNOME, condannandole alla pena, rispettivamente, di anni 1 e mesi 1 di reclusione e di euro 1000 di multa e di anni due e mesi 1 di reclusione ed euro 1.300 di multa.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME MariaCOGNOME con l’unico motivo, denunciando errata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; ricorre anche, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME con due motivi, il primo relativo al vizio di motivazione in punto di riconoscimento da parte dei testimoni COGNOME e COGNOME ed il secondo, lamentando la illegittimità della ritenuta recidiva.
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile, posto che il motivo ha per oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.pen., che non era stata neanche richiesta dalla imputata nel corso dei gradi di merito, né con tale motivo si indica la ragione per cui la circostanza si è verificata, pertanto va applicato il principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nel caso di specie, era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 2022) COGNOME, Rv. 282773 – 01).
Anche il ricorso proposto da NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo è inammissibile in quanto palesemente orientato a sollecitare la rivalutazione della ricostruzione dei fatti e la lettura di quello che definisce materiale indiziario al fine di ritenere provato, mediante le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, che la donna che aveva alzato la maglietta, scoprendo il petto, per distrarre COGNOME COGNOME fosse diversa da quella che gli aveva messo la mano sulla coscia, quando in effetti dalla descrizione si capiva che si trattasse della stessa donna. Il motivo è inammissibile, giacché, nel caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di
temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente ‘ travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito r del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
5. Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
6. La sentenza impugnata, che ha pienamente confermato l’accertamento del Tribunale, alle pagine 4 e 5, ha debitamente contrastato la doglianza qui proposta, spiegando che le odierne ricorrenti erano state riconosciute mediante le plurime e
convergenti risultanze riferite anche dal teste COGNOME all’esito di attività investigativa relativa ad altri reati commessi utilizzando la stessa autovettura, per i cui non vi erano dubbi sulla identificazione delle due imputate.
Anche il motivo relativo alla ritenuta recidiva è inammissibile, giacché il motivo riproduce senza alcun vaglio critico quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente vagliato e disatteso, facendo riferimento, ai fini della attuale valutazione di maggiore pericolosità sociale, non solo al precedente specifico distante temporalmente, ma anche alle modalità di condotta e la disinvoltura dimostrate nella commissione della condotta perpetrata distraendo un anziano, così dimostrando una perdurante inclinazione al delitto.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024
La Consigliera est. GLYPH