Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena per la Continuazione
Quando un ricorso inammissibile arriva in Cassazione, spesso significa che i motivi presentati non superano un primo vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso riguardante l’aumento di pena per la continuazione nel reato di detenzione di armi. La decisione sottolinea il perimetro del giudizio di legittimità, ribadendo che la Cassazione non è un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso: L’Aumento di Pena per Detenzione di Fucili
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato l’aumento di pena inflitto a un imputato per il reato continuato. Nello specifico, la pena era stata aumentata di cinque mesi e quindici giorni di reclusione per la detenzione di alcuni fucili. La Corte di Appello aveva motivato tale aumento in base alla natura e alla funzionalità delle armi in questione.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente gli elementi processuali, suggerendo di fatto una diversa interpretazione che avrebbe dovuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il ricorso era manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse pienamente adempiuto al suo obbligo motivazionale. La decisione di aumentare la pena per la continuazione era stata giustificata in modo coerente, facendo riferimento a elementi concreti come la tipologia e l’efficacia delle armi detenute.
I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze del ricorrente non denunciavano un vero vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione. Piuttosto, miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dalla Corte territoriale. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione, poiché si tradurrebbe in un riesame del merito della vicenda, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Di conseguenza, constatata la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente un profilo di colpa nella presentazione di un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve evidenziare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a strutturare i ricorsi per Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di diritto e sulla coerenza logica del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, senza sperare in una terza valutazione del materiale probatorio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato vizi di legittimità, ma ha proposto una diversa valutazione degli elementi di fatto già coerentemente esaminata dalla Corte territoriale, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato nel merito la decisione sull’aumento di pena?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato il merito della decisione. Ha solo verificato che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e coerente, confermando che la valutazione della congruità dell’aumento di pena era stata adeguatamente giustificata e, pertanto, non era sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 04/07/1973
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata
Considerato che il ricorso NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha confermato l’aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nella misura di mesi cinque e giorni quindici di reclusione (per la detenzione dei fucili) in ragione della natura e d funzionalità delle armi adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale;
Ritenuto che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio d motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale co riferimento al trattamento sanzionatorio per la continuazione;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.