Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONDRAGONE il 18/11/1972
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi ricorso, con i quali si contesta l’acquisizione
ex art.
500, comma 4, cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto e la manca rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, sono privi dei requisit
specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, de 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274261 – 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269848 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, i particolare, pagg. 11 – 13 sui concreti elementi da cui desumere che la p.o. s stata minacciata dall’imputato; pagg. 15 e 16 sulla consumazione della rapina; pagg. 16 e 17 sulla pienezza di prova del sequestro di persona e sull’irrilevanz ai fini della decisione, delle integrazioni istruttorie);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.