Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma Condanna per Bancarotta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 14136 del 2024, offre un’importante lezione sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti processuali. In questo caso, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imprenditore, confermando così la sua condanna per bancarotta fraudolenta e documentale. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Un imprenditore era stato condannato sia in primo grado sia in appello per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale. Le corti di merito avevano ritenuto provata la sua responsabilità nel sottrarre beni aziendali a danno dei creditori e nell’omettere la tenuta della documentazione contabile, rendendo di fatto impossibile ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società. Insoddisfatto della sentenza della Corte di Appello di Perugia, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il ricorso si basava su due motivi principali: la presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. L’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità sia la determinazione della pena, inclusa l’applicazione di una circostanza aggravante. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto le argomentazioni, definendo entrambi i motivi di ricorso generici e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Genericità come Vizio Fatale del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi addotti dal ricorrente erano privi di questo requisito essenziale. Essi non indicavano in modo chiaro e puntuale gli elementi alla base della censura, impedendo di fatto alla Corte di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza della Corte di Appello fosse, al contrario, logicamente corretta e ben motivata.
Per quanto riguarda la bancarotta documentale, la decisione d’appello si basava su elementi concreti come l’irreperibilità del ricorrente e l’omessa tenuta della documentazione contabile. Questi fatti, secondo i giudici, erano sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
Anche in merito alla bancarotta per distrazione, la Corte ha osservato che i giudici di secondo grado avevano fatto una corretta applicazione dei consolidati principi interpretativi (i cosiddetti ‘canoni ermeneutici’) per definire la nozione di distrazione.
A fronte di una motivazione così solida, il ricorso dell’imputato si è rivelato una critica astratta e generica, incapace di confrontarsi specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. Questa carenza ha reso il ricorso inammissibile, precludendone l’esame nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, non può limitarsi a una generica lamentela. È necessario che l’appellante individui con precisione i punti della decisione che intende contestare e articoli le proprie critiche in modo specifico e dettagliato. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e del pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non specificavano in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto che contestavano la sentenza di appello, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni aziendali e di bancarotta documentale, per aver omesso la tenuta delle scritture contabili.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta e ben fondata. Ha evidenziato che i giudici di secondo grado avevano applicato correttamente i principi giuridici consolidati sia per la bancarotta documentale (basata sull’irreperibilità dell’imputato e l’assenza di contabilità) sia per quella distrattiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – sia con riguardo alla bancarotta documentale (la sentenza fa riferimento alla irreperibilità del ricorrente e omessa tenuta della documentazione contabile), che all’attività distrattiva, facendo corretta applicazione di consolidati canoni ermeneutici in ordine alla nozione di distrazione – non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore