Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOLARINO il 11/08/1984
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 21 marzo 2024, con la quale è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 390, è aspecifico
reiterativo, mancando ogni confronto con la puntuale motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valorizzato le modalità del fatto, l’elevato principio attivo e quindi numero d
dosi ricavabili (p. 2 sentenza ricorsa); in tal modo, i giudici hanno fatto corret applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di
cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati da
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 24791101; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01);
considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, COGNOME) ha ribadito che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintoma previsti dalla disposizione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il -2 aprile 2025
– DEPOSITATA