Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 ottobre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110-648 e 110-629 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione degli artt. 192, 273 e 273 cod. proc. pen., in relazione alla scelta della misura intramuraria.
2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. in relazione alla mancanza di motivazione.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati in relazione alla dedotta carenza di apparato motivazionale e non consentiti laddove ne criticano comunque la tenuta logica.
I giudici della cautela hanno illustrato chiaramente, sulla base della piattaforma indiziaria disponibile nella fase ancora fluida delle indagini preliminari (in particolare, leggendo in endiadi le dichiarazioni della persona offesa e le immagini del sistema di videosicurezza del distributore Esso), il percorso giustificativo alla base della misura custodiale: il furto dell’autovettura ai danni NOME, la richiesta di un “riscatto” per la riconsegna del veicolo, il pagamento del cosiddetto “cavallo di ritorno” e il conseguente recupero dello stesso tramite un intermediario.
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica del censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
La congrua motivazione del Tribunale del riesame risulta dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità.
Il secondo motivo è espresso in termini del tutto generici, senza misurarsi con l’ampia indicazione delle ragioni che impongono la custodia in carcere (concreto e attuale pericolo di recidiva, dedotto dalle modalità organizzate e spregiudicate di commissione del fatto e dalla personalità dell’indagato, gravato di numerosissimi precedenti e pendenze per reati della medesima indole e pienamente inserito in un contesto delinquenziale, con prognosi necessariamente infausta quanto alle capacità autocustodiali).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 aprile 2024