Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35057  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, letta la memoria difensiva in data 11/9/2025
ritenuto che l’unico motivo di ricorso chélir giu 4tzio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. Pen., oltre ad essere generico e reiterativo di dog prospettate in Appello, e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è con dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammis ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha espl ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sen impugnata, nelle quali la Corte di merito ha ritenuto provata la responsa dell’odierno ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30 Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025